Montascale in condominio: chi paga e come funziona la ripartizione delle spese

L’installazione del montascale in condominio è per molti un intervento necessario. Consente infatti di superare una barriera architettonica altrimenti insormontabile, soprattutto se l’edificio non è dotato di ascensore.

 

Un montascale installato su un condominio

 

Tuttavia, alcuni sono frenati dal rischio di affrontare beghe burocratiche o di innescare conflitti con gli altri condomini. Al centro di tutto vi è l’aspetto che causa da sempre maggiori tensioni: la ripartizione delle spese.

 

Vale dunque la pena fare il punto della situazione, ovvero rivelare a chi va attribuita la spesa e il modo in cui, eventualmente, vengono ripartite le spese.

 

Il montascale: un dispositivo fondamentale

 

Prima di affrontare il capitolo costi è bene operare una panoramica sul montascale. Molti infatti sottovalutano l’efficacia di questo dispositivo. In realtà, è in grado letteralmente di migliorare il tenore di vita delle persone disabili. Ciò accade ovviamente quando vi è la necessità di passare da un piano all’altro e non è disponibile un ascensore. È il caso delle abitazioni disposte su più piani, che di norma non sono dotate di strumenti di elevazione.

 

Purtroppo è il caso anche di molti condomini, magari di vecchia data. in alcuni condomini manca l’ascensore o perché i condomini non hanno mai palesato l’intenzione di installarlo (e d’altronde causa una spesa non indifferente) o perché le caratteristiche dell’edificio non lo permettono.

 

Ma come funziona il montascale? Esso si presenta con una poltroncina collegata a un binario che scorre al di sopra delle scale. È sufficiente salire su per farsi trasportare e giungere al piano desiderato. Esistono anche dei montascale a pedana, che però prendono il nome di servoscala. Sono più adatti a chi è sulla sedia a rotelle ma sono anche molto più larghi e quindi potrebbero non risultare compatibili con alcune scale.

 

Esistono svariate tipologie di montascale, i quali si differenziano per performance e anche per design. Fondamentale è quindi rivolgersi ai produttori giusti. Otholift, per esempio, propone dispositivi all’avanguardia, afferenti alle più svariate gamme. Sul sito ufficiale mette a disposizione tutto il necessario per la ricerca di un montascale adeguato alle proprie esigenze, tanto estetiche quanto funzionali o economiche.

 

Montascale in condominio: è necessario il nulla osta dell’assemblea?

 

Alla luce di ciò, è palese – come spiegato su Otolift.it – che l’installazione di un montascale per anziani disabili sia spesso una necessità ineludibile, l’unica soluzione per poter superare la barriera architettonica rappresentata dalle scale.

 

Purtroppo c’è un ma. L’installazione del montascale si configura come intervento sulle parti comuni. Dunque, deve ottenere l’ok da parte dell’assemblea. Se ciò avviene, allora le spese vengono ripartite “classicamente”, secondo il metodo dei millesimi di proprietà. A seconda delle caratteristiche dell’immobile – in genere la metratura – ogni proprietario possiede un certo numero di millesimi. A questo punto è sufficiente moltiplicare la spesa totale per il numero di millesimi e dividere per mille per ottenere la spesa che ciascun condomino deve pagare.

 

Immaginario una spesa complessiva di 10.000 euro e un proprietario che possiede 45 millesimi. La spesa addebitabile a quest’ultimo sarà di 450 euro, ovvero 10.000 x 45 / 1000.

 

Cosa succede se l’assemblea si rifiuta di installare un montascale in condominio

 

Parliamoci chiaro: è abbastanza raro che l’assemblea accetti di installare il montascale in condominio. D’altronde, i condomini sborserebbero del denaro per un dispositivo che verrà utilizzato da un solo condominio (o da pochi, a seconda del numero di disabili che abitano l’edificio).

 

Cosa succede in questi casi? Il richiedente deve rinunciare al proposito di installare un dispositivo per abbattere una insormontabile barriera architettonica? Ovviamente no, sarebbe un paradosso.

 

In buona sostanza, può procedere all’installazione, ma a sue spese. A consentirlo è l’articolo 2 della legge n. 13 del 1989. Tuttavia, chi vuole procedere con l’installazione deve comunque rispettare alcune prescrizioni. In primo luogo, deve inoltrare una richiesta formale di installazione del montascale all’assemblea. Se entro tre mesi non ottiene una risposta, non viene indetta l’assemblea o questa rigetta la proposta, allora può procedere in autonomia.

 

Il consiglio è comunque di tentare la strada “dell’intervento comune”, ovvero della decisione favorevole da parte dell’assemblea. Di base, non costa nulla. Le cose da fare in questo caso sono due: intrattenere un rapporto sereno con i condomini (che è la base per l’accettazione di qualsiasi richiesta); allegare alla richiesta un progetto e un preventivo, di modo che i condomini possano scegliere con cognizione di causa.

 

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