Blocco lavori edili se l’immobile è in attesa di condono (TAR, sentenza 3541 del 4/6/24)

La pronuncia del TAR della Campania sugli immobili abusivi

 

Dopo la presentazione della domanda di condono edilizio, il proprietario non può eseguire alcun lavoro sull’immobile, neppure se si tratta di manutenzione ordinaria. Così stabilisce la sentenza 3541 del 04.06.2024 del TAR della Campania.

 

Il Tribunale Autonomo Regionale è quindi tornato a esprimersi sul tema dei lavori effettuati su immobili abusivi in attesa del condono edilizio, sottolineando le conseguenze di tali attività.

 

Per farlo ha ribadito che sono vietati sia i lavori di ampliamento o completamento, ma anche qualsiasi intervento anche solo di ordinaria manutenzione. Questo perché tali attività, in qualità di prosecuzione della precedente illecita attività edilizia, sono da considerarsi esse stesse abusive.

 

Il caso della sentenza 3541 del TAR

 

Il caso esaminato dal TAR della Campania è relativo al ricorso presentato da un cittadino contro tre sanzioni demolitorie imposte dal Comune per diverse opere edilizie, tra le quali tettoie e gazebi, realizzate su terreno comunale senza i necessari titoli abilitativi.

 

Il ricorso del proprietario riguardava anche ulteriori interventi su un edificio oggetto di richiesta di condono, quali ad esempio pavimentazioni e anche lavori di manutenzione ordinaria.

 

In particolare, la sentenza 3541 del 4 giugno 2024 ha sottolineato che, durante l’iter di richiesta di condono edilizio, il proprietario non può eseguire alcun lavoro sull’immobile indipendentemente dal regime edilizio applicabile e dalle eventuali sanzioni.

 

Blocco anche della manutenzione ordinaria sugli immobili in via di condono

 

In virtù della sentenza 3541 del TAR della Campania anche interventi minori, in regime di manutenzione ordinaria sono soggetti all’ordine di demolizione da parte dell’amministrazione comunale (artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001).

 

Ciò significa che anche il semplice ripristino della tinteggiatura o l’installazione di tende da sole sono considerate abusive, così come ogni altra opera di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, interna o esterna e seppur di ridotto impatto urbanistico.

 

Nella sentenza 3541 il TAR della Campania specifica che non è negata in assoluto la possibilità di intervenire sugli immobili per i quali “pende l’istanza di condono”. In altre parole, ciò è consentito a patto che l’intervento si esplichi nel rispetto delle procedure di legge, con particolare riferimento dell’art. 35 della L. 47/1985.

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