Obbligo estintori nei condomini: cosa dice la normativa
Obbligo estintori in condominio: scopriamo insieme cosa dice la normativa, anche per quanto riguarda la loro manutenzione.
La normativa antincendio prescrive l’obbligo di avere estintori nei condomini in alcune situazioni specifiche. In riferimento ai condomini e agli edifici in generale, è preso spesso in considerazione il d.p.r. 151/2011, che ha definito alcune modifiche per il metodo di rilascio dei certificati di prevenzione incendi.
Questa norma prescrive procedure differenti in base alla tipologia di edificio e dalle attività esercitate in questo; in linea di massima, l’obbligo di avere un impianto antincendio riguarda i condomini che:
- hanno un’altezza superiore ai 24 metri in gronda;
- sono dotati di autorimesse, caldaie, centrali termiche o depositi GPL.
In queste situazioni particolari è dunque obbligatorio ricorrere ad un sistema antincendio e presentare un progetto ai Vigili del Fuoco che deve essere, ovviamente, approvato. Cipierre, azienda leader del settore antincendio, è in grado di fornire assistenza completa sull’obbligo degli estintori nei condomini ed, in generale, sulla realizzazione di impianti antincendio in tutte le tipologie di edificio.
Obbligo estintori negli edifici con autorimesse e centrali termiche
La norma prevede la presenza obbligatoria degli estintori nelle autorimesse; qui devono essere installati estintori per fuochi di classi A, B e C, aventi capacità estinguente non inferiore a 21 A e 89 B. La normativa dice che i dispositivi devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posti dove possono essere ben visibili; il rapporto fra estintori ed autoveicoli deve essere di uno a cinque.
La presenza obbligatoria di estintori riguarda anche le centrali termiche; l’estintore deve essere di classe 21A 89BC ed essere idoneo alle lavorazioni ed ai materiali che sono depositati nei locali.
Per quanto concerne gli edifici generici, la norma non prevede alcuna obbligatorietà. L’unica prescrizione, contenuta nel Decreto Ministeriale numero 246 del 16 maggio 1987, riguarda gli edifici con altezza superiore a 24 metri, che devono essere dotati di impianti idrici di antincendio fissi.
Obbligo estintori nei condomini
Il Decreto Ministeriale n. 246 prevede l’obbligo degli estintori solo in presenza nel locale di caldaie o autorimesse. Nei condomini dunque è obbligatoria la presenza degli idranti. Tuttavia, è consigliabile prendere in considerazione l’installazione di estintori, dal momento che il condominio può essere considerato a tutti gli effetti come luogo di lavoro, data la presenza di portinai, giardinieri o manutentori di vario genere, oltre che eventuali colf, badanti, ditte di pulizia. In tal caso, è buona norma installare un estintore ad ogni piano; è bene che questo venga disposto su una parete, in un posto ben visibile ed in prossimità delle vie di fuga.
Purtroppo, non esiste una normativa precisa che regola l’installazione dei dispositivi antincendio nei condomini. Negli edifici con centrale termica o un’autorimessa, gli estintori dovrebbero essere già presenti. Negli edifici dove non sono presenti, non esiste un riferimento normativo che indica la persona che ne deve decidere l’eventuale installazione. In ogni caso, se non si tratta di una spesa consistente, l’amministratore può ordinare il montaggio degli estintori senza incorrere in problematiche.
Per quanto riguarda la successiva manutenzione, secondo l’attuale norma UNI 9994-2013, deve essere effettuata con cadenza semestrale. L’amministratore potrà inserire l’eventuale costo nel preventivo annuale di gestione del condominio, oppure ordinarla nell’ambito dell’ordinaria gestione dell’edificio stesso.
La figura dell’amministratore di condominio deve chiaramente garantire il rispetto della normativa antincendio per quel che concerne gli estintori. Il rispetto della norma può essere anche richiesta dai singoli condomini, i quali possono inoltre imporre all’amministratore stesso l’installazione degli estintori.
Nei condomini di piccole dimensioni dove non ci sono locali caldaie ne ascensori non è necessario mettere degli estintori e metterli solo per fare spesa e problemi di gestione anche perché la spesa per chi vive al piano terra è superflua specie per chi ha doppia via di fuga. A limite la spesa dovrebbe essere ripartita in tabella B1.
Buongiorno Angela. Grazie della precisazione.
Il ns amministratore di un grosso condominio con un autorimessa sotterranea con 50 garage effettua la manutenzione degli estintori ogni due anni dicendo che non sono nemmeno obbligatori. È vero?
Carissimo Maurizio, le consigliamo di informarsi chiedendo maggiori informazioni ad un altro amministratore della sua zona oppure ad un tecnico di impianti antincendio.
Un saluto
Gli estintori vanno mantenuti ogni 6 mesi e deve essere chiaramente visibile: data di revisione e di scadenza nel tagliando annesso. Nelle autorimesse di ingenti quantità, vanno posizionati 4 estintori per le prime 20 auto sulla rampa, un altro estintore per le successive 10 auto fino a 200, oltre, un altro estintore ogni 20. Evidentemente il vostro amministratore non conosce la normativa. Se non l’edificio è più alto di 24 metri (in genere 8 piani fuori quota) ci devono essere le colonnine dell’acqua almeno (idranti) se non si vogliono piazzare gli estintori.
Grazie del commento e della precisazione Daniele Lampis.
Un saluto
Abbiamo fatto richiesta per l`istallazione dell`estintore in Garage, ci sono una 20 auto e contenitore per la raccolta della Carta e Cartone sempre pieni nei giorni di vento la carta si espande dappertutto il garage. L’amministratore dice che non è obbligatorio ! Saluti.
Dipende dalla dimensione dell’autorimessa. La discriminante è la superficie: autorimesse con superficie coperta (non a cielo libero) > 300 m quadri li dovranno avere obbligatoriamente
Salve nel condominio vi sono 9 garage privati, lavora la ditta delle pulizie, l’edificio è alto più di 15 metri e sono importanti gli estintori.
È obbligatorio mettere gli estintori in una palazzina di 4 unità con il corsello di 6 garage senza via di fuga. Grazie