Richiesta ecobonus per tende da sole: cosa occorre sapere
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Volete effettuare la richiesta ecobonus per tende da sole, ma non siete sicuri di poterlo fare? Bene, in questo articolo vi spieghiamo quando è possibile presentare la richiesta e di quali requisiti dovete essere in possesso. Gli esperti di tende da sole Tendarredo vi aiuteranno a capire come e quando effettuarla.
Le tende da sole e i pergolati sono a tutti gli effetti degli interventi che migliorano l’efficienza energetica. Se utilizzate correttamente, le schermature solari sono utili per sostituire l’illuminazione artificiale con quella naturale durante il giorno ma soprattutto per evitare il dispendio energetico dei condizionatori ad aria fredda durante le giornate calde.
Vedremo insieme come la maggior parte delle tende da sole sono incluse nell’incentivo fiscale, in che stato l’immobile debba trovarsi al momento della richiesta, le indicazioni di base per fare la richiesta e i tempi utili in cui effettuarla con un piccolo consiglio da parte degli esperti di tende da sole Tendarredo.
Richiesta ecobonus per tende da sole, quali tipologie sono incluse
Tutte le tende da sole sono detraibili al 65% purché siano installate in modo in modo solidale con l’involucro edilizio – e non liberamente montabili o smontabili – sia che siano posizionate all’esterno, all’interno o integrate alla superficie vetrata. Nelle tende da esterno sono inclusi sia i modelli a veranda, a rullo, e le cappottine mobili, ma anche pergole e zanzariere.
Tra le schermature interne invece rientrano i rulli avvolgibili, le veneziane, le plissettate, le verticali, e gli skylighter: l’importante è che non siano tende decorative ma di tipo tecnico. Per questo sono comprese anche tutte le chiusure oscuranti come veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, e le tipologie aggettanti in combinazione con vetrate o autonome. Gli unici modelli esclusi sono le tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a nord.
Richiesta ecobonus per tende da sole, lo stato dell’immobile
Per poter usufruire della detrazione fiscale è necessario che l’immobile non sia in costruzione o coinvolto da un intervento assimilabile ad ampliamento o espansione.
Al momento della richiesta l’immobile deve essere dunque esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi. In caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Richiesta ecobonus per tende da sole, la procedura
Per poter usufruire della detrazione fiscale è necessario registrarsi al portale telematico ENEA come beneficiario oppure come intermediario. Una volta ricevuta l’email di conferma è possibile effettuare l’accesso al portale, dove automaticamente sarà avviata una procedura guidata per la richiesta di detrazione.
Gli stessi dati poi verranno riportati su un allegato, da scegliere in base al beneficiario, con alcune informazioni supplementari da inserire. La compilazione necessita dell’inserimento di dati anagrafici del beneficiario, i dati dell’immobile su cui sono state installate le schermature solari, e i dati tecnici delle stesse incluso il costo.
Quando la pratica sarà inviata sul portale Enea verrà fornito via mail il codice CPID della pratica, che va conservato dal cliente per almeno 10 anni insieme a tutta la documentazione di tipo “amministrativo” (es. fatture) ed alle schede tecniche della tenda.
Richiesta ecobonus per tende da sole, tempi e pagamenti
La richiesta ecobonus per tende da sole va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, oppure oltre questo limite di tempo ma con una penale: “l’unico modo è infatti la remissione in bonis” spiega Cesco Cazzamali, amministratore delegato dell’azienda produttrice di tende da sole Tendarredo “effettuando la dichiarazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Alla consegna del Modello Unico si paga tramite modello F24 una sanzione prevista pari ad € 258,00 (l’importo minimo previsto dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs 471 del 1997) mettendo come codice tributo 8114 e segnando come anno per cui si effettua il versamento quello in cui è stata installata la tenda.
“In questo caso è meglio pagare il ravvedimento lo stesso giorno in cui si invia la pratica all’Enea” consiglia Cesco “anche se un bravo rivenditore di tende da sole sa bene che è importante parlarne al momento stesso dell’acquisto”.
Nel caso in cui a richiesta sia stata effettuata per tempo, basta effettuare il pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus “riqualificazione energetica” ovvero il bonifico parlante. I contribuenti titolari di reddito d’impresa invece sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.