Problemi di sicurezza sul cantiere: cosa rischia il committente?

Problemi di sicurezza sul cantiere: cosa rischia il committente?
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Quali sono i rischi che corre il committente quando si verificano problemi legati alla sicurezza? Ne parliamo qui, spiegando come prevenirli.

 

Problemi di sicurezza sul cantiere: cosa rischia il committente?

 

I problemi di sicurezza sul cantiere vanno risolti con prontezza. In ballo c’è l’incolumità dei lavoratori ma anche il destino del committente, a cui fanno capo precise responsabilità.

 

Prima di procedere con l’analisi delle responsabilità e quindi dei rischi, è bene fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro “edile”. Molto banalmente, in cantiere.

 

Sicurezza sul cantiere: una bella gatta da pelare

 

Il primo passo è conoscere i riferimenti legislativi, in modo da farsi un’idea generale delle norme che regolano la sicurezza non solo nel cantiere, ma nel luogo di lavoro in generale.

 

  • D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): questo decreto stabilisce le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili (tra gli altri). Protagonista della norma è il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi, adottare misure di prevenzione e fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati.

 

  • D.lgs. 106/2009: introduce modifiche al D.lgs. 81/2008, rafforzando le sanzioni per chi non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro. Tra le novità, vi è l’obbligo di formazione specifica per i lavoratori, finalizzata alla prevenzione di incidenti e infortuni, e un maggiore rigore nell’informazione sui rischi.

 

  • P.R. 177/2011: regola le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come cisterne o serbatoi. Stabilisce che le aziende debbano essere adeguatamente qualificate, e che vengano adottate misure preventive specifiche. Inoltre, impone procedure operative obbligatorie per la sicurezza in contesti particolarmente pericolosi.

 

Quali responsabilità sulla sicurezza ha committente dei lavori edili?

 

Il committente dei lavori ha delle precise responsabilità. Per esempio, in materia di sicurezza. Di base, deve garantire che i lavoratori operino nelle condizioni migliori possibili, affinché siano soggetti al minor rischio possibile di infortuni, lesioni, malattie etc.

 

Nondimeno, è responsabile degli eventuali danni che lavori causano nei confronti di persone e proprietà altrui.

 

Inoltre, risponde anche delle deviazioni che l’impresa edile compie rispetto al progetto iniziale, e che potrebbero portare a degli abusivismi.

 

È responsabile anche qualora non rispettasse degli obblighi documentali e di comunicazione. Ovvero:

 

  • Nomina del coordinatore della sicurezza, ovvero di un esperto che gestisce le operazioni di messa in sicurezza del cantiere e dei lavoratori.

 

  • Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto dal coordinatore) alle imprese che prestano servizio.

 

  • Verifica dell’idoneità delle imprese coinvolte, ovvero il possesso dei requisiti per operare.

 

  • Invio della notifica di apertura del cantiere agli organi di vigilanza, ovvero all’ASL

 

Insomma, le responsabilità sono numerose e tutte molto complesse da gestire. Per fortuna, può cederle, trasferirle, allontanarle dalla sua persona.

 

Come? Ovviamente, con la nomina del responsabile dei lavori. In questo caso, la palla spetta a lui, e il committente può dormire sonni tranquilli.

 

Ovviamente, la tranquillità ha un prezzo e il professionista che si assume la responsabilità rimetterà al committente i costi per il piano sicurezza cantiere.

 

Cosa fare se l’impresa non garantisce la sicurezza sul cantiere?

 

Nonostante tutta la buona volontà, del committente e delle personalità coinvolte (responsabile dei lavoratori, coordinatore della sicurezza) l’impresa edile può disattendere gli obblighi riguardanti la sicurezza o macchiarsi di altre inefficienze. In questo caso, che fare? Premesso che l’accordo verbale, la negoziazione tra le parti, è sempre bene accetta, il committente può usufruire di alcuni strumenti legali.

 

Tra i più efficaci, in termini di costi-benefici, spicca la diffida ad adempiere. O, per meglio dire, la lettera di diffida ad adempiere. Essa consiste in una comunicazione da recapitare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che contiene:

 

  • Un recap delle mancanze dell’impresa;

 

  • Una lista delle azioni che deve intraprendere per rimediare;

 

  • Un termine entro cui rimediare;

 

  • La minaccia di ritorsioni legale.

 

Questo strumento è funzionale alla risoluzione del contratto di appalto, un atto più risolutivo del recesso, perché mette fine in modo definitivo alle violazioni e permette di rivolgersi a un’impresa migliore.

 

Dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, la risoluzione si verifica automaticamente, evitando lunghi iter legali. D’altro canto, se l’azienda ottempera i suoi obblighi e impegni contrattuali entro il termine stabilito, la collaborazione può procedere.

 

Come evitare problemi di sicurezza in cantiere? Scegli bene l’impresa

 

Nella vita come in edilizia, prevenire è meglio che curare. Il miglior modo per non avere grane in cantiere, meno che mai lato sicurezza, consiste nel curare la fase di scelta dell’impresa edile.

 

Ora, verificare le competenze da fuori, soprattutto se si è profani del mestiere, è complesso.

 

Nondimeno, i feedback degli utenti potrebbero lasciare il tempo che trovano (molti sono falsi). Cosa fare allora?

 

Un’idea è usufruire del processo di selezione che ha compiuto qualcun altro. Per esempio, utilizzando i portali di settore, che hanno operato una scrematura a valle, per giunta mediante i criteri di qualità, rapidità e convenienza.

 

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