Le responsabilità del progettista nella ristrutturazione
Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla responsabilità del progettista nell’ambito dei lavori di ristrutturazione.
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Quali sono le responsabilità del progettista nella ristrutturazione? Quando viene chiamato in causa per rispondere del suo operato? Cosa dice la normativa in merito? Nell’articolo che segue, la risposta a questa e ad altre domande.
Chi è un progettista?
Il progettista, molto banalmente, è il tecnico che redige un progetto. Nel caso dei lavori di ristrutturazione, è il tecnico che redige il progetto dei lavori che verranno realizzati.
Quali figure professionali possono ricoprire il ruolo di progettista? In genere, a ricoprire tale ruolo sono architetti e ingegneri regolarmente iscritti all’Albo. Va specificato, però, che nel caso di progettazione di impianti, il professionista deve possedere ulteriori abilitazioni.
Il progettista lavora a stretto contatto sia con il committente che con l’impresa edile. Del primo accoglie richieste ed esigenze circa gli interventi da realizzare. Con il secondo collabora in vista dell’esecuzione vera e propria dei lavori.
Perché un progettista per ristrutturare?
Il progettista è sempre necessario quando si intendono realizzare lavori di ristrutturazione? La risposta è… No, non sempre è necessario. Alcuni lavori, infatti, possono essere effettuati senza progetto, e quindi non vi è la necessità di fare riferimento a un tecnico. Il riferimento è ai lavori di edilizia libera, che non richiedono il possesso di un titolo abilitativo, le cui pratiche di ottenimento – è bene ricordarlo – prevedono sempre il progetto e la relazione tecnica.
Il riferimento è ai lavori che riguardano le finiture (es. la classica sostituzione del pavimento), i serramenti, i sanitari etc.
Ne consegue che è sempre necessario il progettista quando i lavori sono molto più pesanti, e coinvolgono per esempio la planimetria (es. quando si abbatte un tramezzo o lo si eleva), gli elementi strutturali (tetto, impianti, pilastri etc.) o la volumetria (es. ampliamento dell’immobile).
Quali sono le responsabilità del progettista?
Prima di tutto è bene sgomberare il campo da qualsiasi fonte di incertezza e rispondere alla domanda: il progettista è sottoposto a una qualsiasi forma di responsabilità? La risposta è sì. Molto banalmente, se non compie bene il suo lavoro e in virtù dei suoi errori cagiona danni all’edificio, risponde civilmente. Ovvero, più prosaicamente, con un risarcimento.
A tal proposito, però, va detto che il progettista risponde solo di quanto realizzato da egli stesso, ovvero degli eventuali errori o vizi del progetto. Se questo è nella norma, ma i lavori sono stati realizzati male, la responsabilità è dell’impresa costruttrice.
Questa, sia chiaro, è la versione ufficiale. Nella realtà la questione è molto più complessa, in quanto le responsabilità, e anzi le mansioni del progettista e dell’impresa si sovrappongono (in un senso e nell’altro). Non sono rare, quindi, le sentenze che hanno condannato entrambe le parti, ovvero sia il progettista sia l’impresa, a risarcire in solido il cliente. Ovviamente, prima di minacciare il ricorso alla giustizia, è bene informarsi sentenze e codici alla mano e, soprattutto, chiedendo consiglio a un avvocato esperto in materia edilizia.
Responsabilità del progettista e normativa
Dal punto di vista normativo la questione è complessa. Accanto a un impianto legislativo che, sulla carta, non dovrebbe lasciare adito a grossi dubbi, sono emerse sentenze della Cassazione in grado di fare giurisprudenza (come logico e fisiologico che sia) e completare, certo in modo non completamente lineare, leggi e regolamenti esistenti.
Ad ogni modo, la coordinata normativa principale è costituita da un preciso e unico articolo del codice civile, ovvero l’art 1669 c.c. Esso, tra le altre cose, fa riferimento ai vizi e ai danni per cui il progettista è responsabile, e opera una distinzione tra responsabilità del progettista e responsabilità dell’impresa.
Il consiglio, comunque, è di leggere anche alcune sentenze della Cassazione ovviamente facendosi aiutare nella loro interpretazione da un legale. Il riferimento, in particolare, è alla sentenza n. 13882 del 18 giugno 2014.
Come scegliere un progettista?
Ovviamente, tutti i timori e le domande sulle responsabilità del progettista non hanno ragione di esistere se il tecnico sa il fatto suo, e realizza un buon lavoro.
Onde evitare guai, e costosissime cause in sede civile, rivolgetevi solo a progettisti in gamba. Come fare a individuarli? Il primo consiglio è di puntare sì al risparmio, ma senza mettere in secondo piano le competenze. Confrontate i preventivi (le uniche arme per risparmiare a disposizione del cliente) ma anche esperienze, lavori pregressi, feedback degli ex clienti.
Riservatevi molto tempo per la valutazione e la scelta. Non agite di fretta: potreste pentirvene amaramente.
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