Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza in azienda
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Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ridisegna la formazione sulla sicurezza: durata minima, contenuti, aula oppure e-learning. Ecco cosa cambia per aziende e professionisti e come organizzare i corsi senza rischiare sanzioni.

Perché un nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza?
Con l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, si compie il passo atteso da tempo: un accordo unico che individua durata minima, contenuti e modalità dei principali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 81/08.
L’accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025, data dalla quale è entrato in vigore e ha iniziato a produrre effetti concreti sui corsi obbligatori in azienda. Da questo momento:
- gli accordi precedenti sulla formazione obbligatoria vengono progressivamente sostituiti;
- il nuovo testo diventa il riferimento unitario per programmare i corsi di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Quali sono le novità per i corsi di sicurezza aziendale?
Il fulcro dell’accordo 2025 Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza in azienda è la standardizzazione. In pratica, per ciascun percorso e per ogni soggetto coinvolto – lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – l’accordo definisce:
- il monte ore minimo, distinto tra formazione iniziale e corso di aggiornamento;
- i moduli e gli argomenti obbligatori, collegati ai rischi realmente presenti in azienda;
- le modalità di verifica finale dell’apprendimento, che diventano elemento strutturale del percorso.
Sono previste tabelle e schede tecniche che aiutano a capire cosa deve essere effettivamente trattato durante i corsi: un corso che non rispetta suddette condizioni rischia di essere considerato non conforme in caso di controllo o di infortunio. Il testo disciplina, inoltre, in modo più puntuale l’utilizzo di:
- e-learning, con requisiti di tracciabilità, verifica e tutoraggio;
- videoconferenza sincrona, che diventa una vera modalità didattica regolamentata, non semplice ‘call informale’.
Per i corsi con forte componente pratica resta imprescindibile una parte svolta in presenza, proprio per garantire esercitazioni efficaci e verificabili sul campo. Un altro aspetto rilevante è quello che riguarda gli aggiornamenti periodici. L’accordo ribadisce che la formazione non è un adempimento una tantum: per molte figure sono previsti intervalli temporali ben definiti per gli aggiornamenti.

A chi affidare la formazione per la sicurezza in azienda?
Grande attenzione viene dedicata anche a chi eroga la formazione sulla sicurezza. Più che un semplice fornitore di corsi, un ente specializzato diventa un partner tecnico a cui appoggiarsi ogni volta che cambia qualcosa in azienda: nuove assunzioni, modifica di mansioni, apertura di un nuovo cantiere o reparto produttivo. Ecco i criteri base:
- I soggetti formatori devono possedere requisiti di accreditamento e una esperienza minima documentata nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
- I docenti devono rispettare i criteri fissati dal decreto del 6 marzo 2013 e successive modifiche, oltre a quanto specificato dall’accordo per i singoli percorsi.
In questo contesto, fare riferimento al sito gruppogmbsrl.it è utile per professionisti e datori di lavoro per una corretta organizzazione della formazione a 360°:
- corsi per lavoratori di carattere generale e specifici per tutti i livelli di rischio;
- percorsi per preposti;
- formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- addetti antincendio;
- primo soccorso;
- lavori in quota;
- spazi confinati;
- PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) e carrelli elevatori.
Esempio di come gestire i corsi di formazione sulla sicurezza
Per capire l’impatto concreto del nuovo quadro normativo, è utile ragionare per casi pratici. Immaginiamo un’azienda artigiana o un’impresa edile con 5 addetti, in molti casi la situazione iniziale è simile:
- corsi fatti in anni diversi, con attestati archiviati in modo non sempre ordinato;
- lavoratori che hanno cambiato mansioni, senza che la formazione sia stata aggiornata;
- preposti ‘di fatto’ (capo squadra, responsabile di reparto) mai inquadrati formalmente e formati come tali.
Con l’accordo Stato-Regioni 2025 per la formazione sulla sicurezza, il primo passo è fare un check-up formativo: chi ha ricevuto che cosa, quando, con quale durata e programma.

Come adeguare la formazione in azienda all’accordo Stato-Regioni 2025?
Dopo aver compreso il quadro generale, il punto chiave è capire da dove cominciare. Un percorso logico può essere questo. Prima di tutto serve una mappatura delle figure aziendali: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RLS, eventuale RSPP interno e operatori di attrezzature particolari. Ogni ruolo è agganciato a specifici obblighi formativi secondo l’accordo 2025.
Una volta chiarito “chi fa cosa”, si passa alla verifica degli attestati già in possesso:
- sono stati rilasciati da soggetti formatori in linea con i requisiti oggi previsti?
- le ore svolte corrispondono alle durate minime introdotte dall’accordo?
- i contenuti trattati coprono davvero i moduli obbligatori?
- quando è stato fatto il corso e se l’aggiornamento è ancora nei tempi?
Il passo successivo è la definizione di un piano formativo aziendale che tenga conto:
- dei rischi effettivi presenti (non solo quelli ‘tipici’ del settore, ma quelli specifici dell’azienda);
- della distribuzione degli orari di lavoro e dei siti produttivi o cantieri;
- delle possibilità di combinare aula, formazione in azienda, e-learning e videoconferenza sincrona, nel rispetto dei limiti dell’accordo.
Per i datori di lavoro che devono frequentare il nuovo corso previsto dall’accordo, la formazione deve essere completata entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Infine, è essenziale introdurre un sistema di monitoraggio interno:
- un registro digitale o uno scadenzario che segnali per tempo la necessità di aggiornare corsi e attestati;
- una procedura chiara che colleghi nuovi inserimenti o cambi di mansione alla valutazione dei bisogni formativi;
- un confronto periodico con il consulente o l’ente formativo per verificare eventuali novità normative o interpretative.
Per evitare errori, molte imprese scelgono di farsi affiancare da un ente formativo specializzato in sicurezza sul lavoro, che conosca bene l’accordo Stato-Regioni 2025 e sappia tradurre le tabelle normative in percorsi concreti, adatti al settore e alla dimensione aziendale.
In questo modo il nuovo testo normativo diventa lo spunto per costruire un sistema di formazione continuo, documentato e realmente utile alla sicurezza quotidiana di chi lavora, in ufficio come in officina, in laboratorio come in cantiere.

