Accordo Stato-Regioni 2025: come cambia la formazione sulla sicurezza in azienda

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ridisegna la formazione sulla sicurezza: durata minima, contenuti, aula oppure e-learning. Ecco cosa cambia per aziende e professionisti e come organizzare i corsi senza rischiare sanzioni.

 

Accordo Stato Regioni 2025: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza

 

Perché un nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza?

 

Con l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, repertorio atti n. 59/CSR, si compie il passo atteso da tempo: un accordo unico che individua durata minima, contenuti e modalità dei principali percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 81/08.

 

L’accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 119 del 24 maggio 2025, data dalla quale è entrato in vigore e ha iniziato a produrre effetti concreti sui corsi obbligatori in azienda. Da questo momento:

 

  • gli accordi precedenti sulla formazione obbligatoria vengono progressivamente sostituiti;
  • il nuovo testo diventa il riferimento unitario per programmare i corsi di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

 

Quali sono le novità per i corsi di sicurezza aziendale?

 

Il fulcro dell’accordo 2025 Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza in azienda è la standardizzazione. In pratica, per ciascun percorso e per ogni soggetto coinvolto – lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – l’accordo definisce:

 

  • il monte ore minimo, distinto tra formazione iniziale e corso di aggiornamento;
  • i moduli e gli argomenti obbligatori, collegati ai rischi realmente presenti in azienda;
  • le modalità di verifica finale dell’apprendimento, che diventano elemento strutturale del percorso.

 

Sono previste tabelle e schede tecniche che aiutano a capire cosa deve essere effettivamente trattato durante i corsi: un corso che non rispetta suddette condizioni rischia di essere considerato non conforme in caso di controllo o di infortunio. Il testo disciplina, inoltre, in modo più puntuale l’utilizzo di:

 

  • e-learning, con requisiti di tracciabilità, verifica e tutoraggio;
  • videoconferenza sincrona, che diventa una vera modalità didattica regolamentata, non semplice ‘call informale’.

 

Per i corsi con forte componente pratica resta imprescindibile una parte svolta in presenza, proprio per garantire esercitazioni efficaci e verificabili sul campo. Un altro aspetto rilevante è quello che riguarda gli aggiornamenti periodici. L’accordo ribadisce che la formazione non è un adempimento una tantum: per molte figure sono previsti intervalli temporali ben definiti per gli aggiornamenti.

 

I corsi di formazione obbligatoria possono essere erogati in presenza ma anche tramite e-learning e videoconferenza sincrona.

 

A chi affidare la formazione per la sicurezza in azienda?

 

Grande attenzione viene dedicata anche a chi eroga la formazione sulla sicurezza. Più che un semplice fornitore di corsi, un ente specializzato diventa un partner tecnico a cui appoggiarsi ogni volta che cambia qualcosa in azienda: nuove assunzioni, modifica di mansioni, apertura di un nuovo cantiere o reparto produttivo. Ecco i criteri base:

 

  • I soggetti formatori devono possedere requisiti di accreditamento e una esperienza minima documentata nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
  • I docenti devono rispettare i criteri fissati dal decreto del 6 marzo 2013 e successive modifiche, oltre a quanto specificato dall’accordo per i singoli percorsi.

 

In questo contesto, fare riferimento al sito gruppogmbsrl.it è utile per professionisti e datori di lavoro per una corretta organizzazione della formazione a 360°:

 

  • corsi per lavoratori di carattere generale e specifici per tutti i livelli di rischio;
  • percorsi per preposti;
  • formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • addetti antincendio;
  • primo soccorso;
  • lavori in quota;
  • spazi confinati;
  • PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) e carrelli elevatori.

 

Esempio di come gestire i corsi di formazione sulla sicurezza

 

Per capire l’impatto concreto del nuovo quadro normativo, è utile ragionare per casi pratici. Immaginiamo un’azienda artigiana o un’impresa edile con 5 addetti, in molti casi la situazione iniziale è simile:

 

  • corsi fatti in anni diversi, con attestati archiviati in modo non sempre ordinato;
  • lavoratori che hanno cambiato mansioni, senza che la formazione sia stata aggiornata;
  • preposti ‘di fatto’ (capo squadra, responsabile di reparto) mai inquadrati formalmente e formati come tali.

 

Con l’accordo Stato-Regioni 2025 per la formazione sulla sicurezza, il primo passo è fare un check-up formativo: chi ha ricevuto che cosa, quando, con quale durata e programma.

 

Per alcune categorie (es. macchinari, antincendio, spazi confinati) la formazione mantiene la parte pratica obbligatoria

 

Come adeguare la formazione in azienda all’accordo Stato-Regioni 2025?

 

Dopo aver compreso il quadro generale, il punto chiave è capire da dove cominciare. Un percorso logico può essere questo. Prima di tutto serve una mappatura delle figure aziendali: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, RLS, eventuale RSPP interno e operatori di attrezzature particolari. Ogni ruolo è agganciato a specifici obblighi formativi secondo l’accordo 2025.

 

Una volta chiarito “chi fa cosa”, si passa alla verifica degli attestati già in possesso:

 

  • sono stati rilasciati da soggetti formatori in linea con i requisiti oggi previsti?
  • le ore svolte corrispondono alle durate minime introdotte dall’accordo?
  • i contenuti trattati coprono davvero i moduli obbligatori?
  • quando è stato fatto il corso e se l’aggiornamento è ancora nei tempi?

 

Il passo successivo è la definizione di un piano formativo aziendale che tenga conto:

 

  • dei rischi effettivi presenti (non solo quelli ‘tipici’ del settore, ma quelli specifici dell’azienda);
  • della distribuzione degli orari di lavoro e dei siti produttivi o cantieri;
  • delle possibilità di combinare aula, formazione in azienda, e-learning e videoconferenza sincrona, nel rispetto dei limiti dell’accordo.

 

Per i datori di lavoro che devono frequentare il nuovo corso previsto dall’accordo, la formazione deve essere completata entro e non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Infine, è essenziale introdurre un sistema di monitoraggio interno:

 

  • un registro digitale o uno scadenzario che segnali per tempo la necessità di aggiornare corsi e attestati;
  • una procedura chiara che colleghi nuovi inserimenti o cambi di mansione alla valutazione dei bisogni formativi;
  • un confronto periodico con il consulente o l’ente formativo per verificare eventuali novità normative o interpretative.

 

Per evitare errori, molte imprese scelgono di farsi affiancare da un ente formativo specializzato in sicurezza sul lavoro, che conosca bene l’accordo Stato-Regioni 2025 e sappia tradurre le tabelle normative in percorsi concreti, adatti al settore e alla dimensione aziendale.

 

In questo modo il nuovo testo normativo diventa lo spunto per costruire un sistema di formazione continuo, documentato e realmente utile alla sicurezza quotidiana di chi lavora, in ufficio come in officina, in laboratorio come in cantiere.

 

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