Cos’è la planimetria catastale e come richiederla
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La planimetria catastale è che una rappresentazione grafica in scala 1: 200 di un determinato immobile (una casa, un ufficio, un box o un appartamento). La planimetria, detta anche piantina catastale, può essere richiesta direttamente agli sportelli dell’Agenzia del Territorio.
Nella planimetria catastale sono riportate tutte le informazioni sull’immobile in questione (come ad esempio: larghezze, altezze, lunghezze, immobili confinanti, distribuzione dei locali e scala di riferimento ed anche i nomi identificativi delle unità ed il nome del tecnico).
La planimetria catastale è un documento completo per conoscere ogni aspetto relativo a un dato immobile.
Dal 1° luglio 2010 è divenuta obbligatoria ogni volta che si realizza una compravendita immobiliare. Il documento dovrà essere aggiornato, ovvero riportare tutte le variazioni eventualmente subite nel tempo.
Per quanto riguarda la rettifica delle planimetrie, la correzione deve essere compiuta da un tecnico riconosciuto, ossia un architetto, un geometra o un perito industriale. Mentre in merito alla richiesta della planimetria catastale, è bene ricordare che possono farne domanda i proprietari e comproprietari dell’immobile attivandosi personalmente oppure tramite terzi presso gli sportelli degli uffici catastali.
Nell’eventualità decidiate di incaricare un terzo, questo deve presentarsi agli uffici con una delega e un documento di riconoscimento. Se poi la visura catastale non riporta l’intestatario come effettivo proprietario, è necessario anche allegare una copia del rogito che provi la validità del titolo.
Nella richiesta della planimetria catastale vanno indicati gli elementi identificativi dell’unità in oggetto, mentre se ciò non è possibile, sarà necessario provvedere a fare richiesta di una visura catastale su persona fisica.
Rivolgendovi a dei tecnici o geometri competenti, piuttosto che direttamente all’Agenzia del Territorio, potrete avere un supporto professionale che ha accesso online a siti da cui, registrandosi come tecnico, potrà estrarre la vostra planimetria catastale.
Variazione planimetria catastale, quali cose bisogna sapere?
Secondo la legge 47/85 veniva imposta la registrazione al catasto di tutte le opere interne condonate. Per la riduzione delle pratiche, il catasto aveva deciso che le variazioni che non provocavano cambiamenti della rendita catastale non andavano denunciate. Da ciò però è nato un problema, perché molti lavori interni creavano nuovi vani o passaggi che restavano legittimamente non segnalati in mappa.
Una questione che ha generato delle problematiche ulteriori visto che il Dl 78/2010 impone ai venditori in sede di rogito di dichiarare la perfetta rispondenza allo stato di fatto della planimetria. Richiesta che trascorsi molti anni e senza alcun aggiornamento delle mappa risultava inappagabile.
Per tentare di risolvere il problema, il 9/7/2010 l’Agenzia del Territorio ha emanato la circolare 2/2010. Questa definisce dettagliatamente gli obblighi, introdotti dal comma 14, dell’art. 19 del D.l. n. 78/2010, relativi all’inserimento nei rogiti, a decorrere dal primo luglio 2010, alla dichiarazione di conformità e al riferimento alle planimetrie. È precisato, inoltre, che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale non è obbligatoria la presentazione della dichiarazione di variazione in catasto. Visto che gli interventi non vanno a intaccare la rendita, basterà solo il rilascio di un’attestazione di conformità dell’immobile.
Variazione planimetria catastale
L’applicazione è limitata ai fabbricati già esistenti (ossia già iscritti al catasto urbano) o per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione, mentre restano escluse le particelle dei terreni, i fabbricati rurali rispettosi dei requisiti di cui all’art. 9, dl 557/1993, dei fabbricati «collabenti» di quelli iscritti in catasto ma in corso di costruzione e/o di definizione.
In relazione alle planimetrie, infine, il Territorio prende in esame anche alcune situazioni complesse, come quelle relative al caso delle planimetrie non presenti in catasto, visto l’esonero ex art. 58, dpr 1142/49.
Aggiornamento planimetria catastale
A partire da luglio 2010 è obbligatorio per poter rogitare che la planimetria catastale risulti conforme all’effettivo stato dell’immobile. Altrimenti si rischia che l’atto venga annullato. È quindi essenziale disporre di una planimetria catastale aggiornata.
Qual è la normativa sull’aggiornamento planimetria catastale?
Secondo la legge n.78 del 2010 è previsto quanto segue:
“i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale”.
Di fatto l’aggiornamento è previsto sia nell’eventualità di ampliamento, cambiamento della destinazione d’uso, o in ogni circostanza in cui le modifiche, anche interne, comportino una qualunque variazione della rendita catastale (come ad esempio l’alterazione del numero dei vani). Sono esclusi dagli obblighi previsti interventi che non modificano la consistenza della struttura, come ad esempio lo spostamento di una porta, o la diversa distribuzione interna nel rispetto della consistenza originaria (il numero dei vani deve rimanere lo stesso).
Si tratta di una norma che è da considerarsi come sanatoria per quelle situazioni dove non vi è stato l’aggiornamento delle planimetrie catastali inseguito alle variazioni edilizie regolari. Non è comunque una sanatoria applicabile agli edifici abusivi. Se avete eseguito abusivamente delle opere, prima dovrete procedere alla regolarizzazione dell’abuso urbanistico. A ogni modifica edilizia urbanistica deve corrispondere una modifica catastale. In particolare è pertinente la circolare n° 2/2010 e che prevede delle eccezioni per cui non è obbligatorio modificare le planimetrie.
Ricordiamo comunque che la circolare 2/2010 è pertinente per il catasto, mentre dal punto di vista edilizio si devono tenere presenti anche modifiche lievi, quali lo spostamento di pareti interne. Queste possono comportare anche illeciti urbani in merito a superfici minime dei vani, mancanza di 1/8° della superficie finestrata ed altro ancora; tutte cose che possono influire sull’abitabilità di un fabbricato. Se vuoi sapere quali siano i costi per aggiornare una planimetria catastale, ti invitiamo a leggere la nostra guida ai prezzi “Aggiornamento planimetria catastale: quale il costo?“.
Delega planimetria catastale, cos’è e come richiederla?
La planimetria catastale può essere richiesta solo dal proprietario dell’immobile oppure da una persona delegata da questo. Da qui la nozione di delega planimetria catastale. Due sono le eventualità in caso di richiesta della planimetria.
Prima eventualità: il proprietario risulta anche intestatario in catasto.
È la situazione più frequente, ovvero il proprietario del fabbricato attraverso regolare atto notarile dovrebbe comparire anche nella ditta catastale, vale a dire il fabbricato è correttamente intestato al reale proprietario. Che può delegare un soggetto terzo, fornendo a questo dati del fabbricato (foglio, particella ed eventuale subalterno) e la relativa delega con cui autorizza la richiesta di planimetria catastale.
Seconda eventualità: il proprietario non risulta intestatario del catasto.
Può capitare che il reale proprietario dell’immobile pur avendolo regolarmente acquistato con atto notarile non risulti intestatario in catasto. Ciò si verifica quando il notaio non ha predisposto la voltura catastale dopo aver trascritto l’atto, oppure a causa del mancato aggiornamento dei dati da parte del catasto.
Situazione che si può presentare quando abbiamo a che fare con atti datati.
I modelli cartacei si possono reperire anche presso lo stesso ufficio oppure è possibile scaricare i modelli in formato digitale sul sito dell’agenzia delle entrate.
Complimenti per l’articolo. Interessante lettura ed esaustivo.
Grazie per il commento.
Un saluto dal Team Edilnet