Eternit: quali sono gli obblighi per i proprietari degli immobili?

Eternit: quali sono gli obblighi per i proprietari degli immobili?
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Oggi la conoscenza della pericolosità di eternit ed amianto è diffusa ormai in tutti i livelli della popolazione. Per fortuna, è di fatto (quasi) impossibile trovare qualcuno non al corrente della nocività per la salute dell’amianto e dei suoi composti e del divieto sancito dalla legge di produrli e commercializzarli.

 

Più confusione al riguardo sussiste invece per obblighi e divieti di legge riguardo all’amianto già esistente impiegato in innumerevoli immobili del nostro paese.

 

Nonostante infatti dal 1992 esista il divieto di produzione e commercializzazione di amianto e derivati, l’impiego che ne fatto in edilizia nei decenni prima è stato così massiccio che sono ancora 32 milioni le tonnellate di tali materiali presenti sul territorio italiano che prima o poi dovranno essere smaltite.

 

Quali sono quindi gli obblighi di legge per i proprietari di immobili contenenti amianto e composti, e quindi in particolare eternit?

 

A livello nazionale le disposizioni che sono art. 12 comma 5 della Legge 257/92 e l’art.12 del DPR dell’8 agosto 1994. Queste poi sono integrate in ogni regione da rispettivi decreti regionali, che attuano e completano le prime e alle quali bisogna fare riferimento a seconda della regione in cui l’immobile è situato.

 

Tutte queste disposizioni si riferiscono sia all’obbligo di segnalazione, il primo passo per affrontare il problema della sicurezza, che a quello della messa in sicurezza così come a quello delle sanzioni per le relative omissioni.

 

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

 

Restando sulle disposizioni a livello nazionale, queste prescrivono per i proprietari l’obbligo di segnalazione di manufatti costituiti di amianto fioccato o in matrice friabile presenti nell’immobile. Di conseguenza, stando alle sole disposizioni nazionali, l’obbligo di segnalazione, da effettuarsi presso la ASL di competenza, vige per il solo amianto in matrice friabile.

 

Ricordiamo che con amianto in “matrice friabile“, si intende dell’amianto che può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale. Amianto di questo tipo è ad esempio quello utilizzato nella coibentazione di condutture del riscaldamento o nei pannelli di isolamento dei quadri elettrici, e che quindi presenta delle fibre essenzialmente libere di disperdersi facilmente nell’aria, non essendo trattenute da una barriera che ne impedisca la fuoriuscita.

 

Guida dell'Inail per la bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile (scaricabile gratuitamente)

 

Tale amianto si distingue da quello in “matrice compatta” le cui fibre sono invece “annegate” dentro sostanze che ne aumentano la solidità e la compattezza, come succede proprio con l’eternit, la cui matrice è costituita da cemento che ingloba le fibre così da evitarne la dispersione.

 

Foto di pezzi di Amianto  di matrice compatta

 

Le sole disposizioni nazionali sembrano quindi non prescrivere l’obbligo di segnalazione per l’eternit, dato che questo è appunto costituito da amianto in matrice compatta. Come si diceva però, ogni regione ha poi emanato le proprie leggi regionali che integrano quelle nazionali e alle quali si deve fare riferimento.

 

Riguardo all’obbligo di segnalazione, molte regioni, tra cui ad esempio la Lombardia, lo hanno esteso anche all’amianto in matrice compatta e quindi all’eternit. Di conseguenza, su gran parte del territorio nazionale, la segnalazione all’ASL è di fatto obbligatoria anche per l’eternit.

 

Per conoscere l’esistenza dell’obbligatorietà o meno della segnalazione nella propria regione i proprietari di immobili dovranno quindi rivolgersi all’ufficio comunale o alla ASL di competenza, o più semplicemente andare sul sito del comune nella apposita sezione, quando disponibile.

 

E’ importante sottolineare che in ogni caso la segnalazione di amianto o eternit pericoloso non ha per il cittadino alcun costo, consistendo nella semplice compilazione di appositi moduli con le informazioni richieste.

 

COME SI EFFETTUA L’ACCERTAMENTO

 

Una volta che vi sia il sospetto che l’immobile contenga amianto o suoi composti, si deve procedere con l’accertamento della reale presenza e del gradi di pericolosità di questa.

 

Si tenga presente che tali operazioni sono di pertinenza del proprietario dell’immobile, così come i relativi costi. Anche se può succedere che in alcune regioni vi siano delle facilitazioni da parte del comune al riguardo, generalmente il compito della ASL è solo quello di fornire informazioni al cittadino su come comportarsi e come procedere riguardo alla messa in sicurezza dell’amianto. Le ASL in genere non effettuano invece interventi di accertamento e messa in sicurezza, se non per gli immobili di loro competenza.

 

L’accertamento della reale presenza di amianto può essere effettuato sia consultando la documentazione tecnica riguardo all’edificio, in modo da accertarsi sui vari materiali utilizzati nella costruzione, tra cui eventualmente amianto, sia attraverso una semplice ispezione diretta.

 

Attraverso l’ispezione diretta si potrà valutare in maniera approssimativa lo stato dei manufatti in questione per rilevarne l’eventuale degrado e il conseguente pericolo di dispersione delle fibre nell’aria.

 

Quando vi è anche solo il sospetto che il materiale non sia più integro bisogna subito passare ad una valutazione più precisa. Il proprietario dell’immobile dovrà quindi incaricare un’azienda o uno dei professionisti con l’abilitazione nel trattamento di amianto che procederà con un sopralluogo di verifica, oppure potrà decidere di provvedere subito alla messa in sicurezza dell’eternit/amianto, senza effettuare ulteriori accertamenti.

 

Con il sopralluogo gli addetti valuteranno la necessità di dover procedere o meno con un intervento di messa in sicurezza. Nel caso una ispezione diretta da parte loro non sia sufficiente, potranno procedere con un campionamento dei materiali sospetti, in modo da avere un risultato certo sui cui decidere come procedere.

 

OBBLIGO DI MESSA IN SICUREZZA

 

Nel caso attraverso l’accertamento si sia riscontrata la necessità di procedere con un intervento di messa in sicurezza, il proprietario ha l’obbligo di procedere in tal senso, incaricando una azienda specializzata oppure provvedendo lui stesso.

 

In quest’ultimo caso le modalità dipendono da quanto deciso dalle singole regioni. Nel caso di rimozione l’eventuale trasporto e smaltimento dell’eternit deve essere comunque affidato ad una azienda specializzata.

 

La legge ha individuato tre diverse modalità per la messa insicurezza di amianto o eternit:

 

l’incapsulamento: consistente nel ricoprire il manufatto con apposite sostanze che formano sulla superficie dello stesso una barriera che impedisce alle fibre di amianto di disperdersi nell’aria

 

il confinamento: consiste nel rivestire il manufatto (generalmente una tettoia) di un involucro rigido che conferisce maggiore rigidità e stabilità all’intera struttura e impedisce alle fibre di amianto di disperdersi

 

la rimozione: consistente nello smontaggio del manufatto e nel suo trasporto in apposita discarica per il definitivo smaltimento

 

Si tenga presente che benché i costi di tali operazioni di bonifica amianto siano a carico del proprietario e che attualmente, al riguardo, lo stato prevede delle detrazioni fiscali del 65% dell’intero costo sostenuto.

 

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