12 Agosto 2026
Blog.Edilnet.it »» EdilNet News - Le notizie del giorno »» Demolizione e costruzione, IVA al 10%: vale anche per le associazioni? L’Agenzia delle Entrate chiarisce
Agenzia delle Entrate, interpello su un caso di richiesta di IVA agevolata.

Un’associazione con finalità sociale chiede di demolire e costruire un immobile con l’IVA agevolata al 10%. Com’è andata a finire? La risposta, in un interpello dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il caso dell’associazione con l’obiettivo dell’IVA agevolata

 

Quello che stiamo per raccontare è un tipico caso ultra-specifico, ma che fa luce su una zona grigia delle normative, su un punto che rischia di suscitare qualche ambiguità. Allo stesso tempo è uno di quei casi in cui si rivela necessario l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per puntualizzare, chiarire e creare un precedente che possa fungere da orientamento per i casi simili.

 

Stiamo parlando del caso di un’associazione con finalità “pubblicistica”, ovvero marcatamente sociale, che vorrebbe demolire un fabbricato e procedere con la costruzione della propria sede.

 

Essa vorrebbe usufruire dell’IVA agevolata al 10% (al posto del 22% ordinario). Per giustiificare questa richiesta, evidenzia proprio la finalità sociale, che equiparerebbe la costruzione a quelle di urbanizzazione secondaria, per cui è effettivamente prevista l’aliquota agevolata.

 

Per inciso, con l’espressione di urbanizzazione secondaria si intende l’opera di costruzione di insediamenti che erogano servizi di tipo sociale: scuole, asili nido, verde urbano etc.

 

Una richiesta azzardata, quella dell’associazione in questione? Un’equiparazione ardita? A rispondere, proprio l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 150 del 22 luglio 2026.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è articolata. Innanzitutto, viene bocciata l’idea che la sede possa beneficiare dell’IVA al 10% semplicemente in virtù della sua finalità sociale o pubblicistica. L’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria previsto dalla normativa è infatti sostanzialmente tassativo: comprende, tra le altre, scuole, asili, delegazioni comunali, centri sociali, strutture culturali e sanitarie. Altre opere possono essere ricomprese solo quando una norma le equipara espressamente a queste.

 

Non regge nemmeno l’assimilazione della nuova sede a una delegazione comunale. Quest’ultima è una sede decentrata del Comune, destinata all’esercizio di funzioni proprie dell’ente e all’erogazione diretta di servizi alla popolazione.

 

La sede dell’associazione, invece, deve ospitare uffici, personale, attività formative, archivi e altri servizi propri dell’organizzazione. La natura non lucrativa, le attività di interesse generale e persino eventuali rapporti con gli enti pubblici non bastano dunque a trasformarla in un’opera di urbanizzazione secondaria.

 

Eppure, l’IVA al 10% potrebbe essere applicata lo stesso. Il motivo per cui non può essere fatto è un altro. Dal permesso di costruire emerge infatti che la demolizione e la successiva realizzazione della sede sono state qualificate come ristrutturazione edilizia.

 

E per le prestazioni derivanti da contratti di appalto relativi a questo genere di interventi è prevista l’aliquota agevolata. A determinare la natura urbanistico-edilizia dell’opera, precisa l’Agenzia, non è l’Amministrazione finanziaria, bensì l’autorità competente: è quindi fondamentale ciò che risulta dal titolo edilizio.

 

Insomma, l’associazione ha ricevuto un due di picche sul fronte dell’urbanizzazione secondaria, ma non sull’IVA agevolata nel suo complesso.

 

Certo, si può discutere sulla reale efficacia dell’ordinamento, almeno in merito alla questione dell’urbanizzazione secondaria. Da un lato, è fondamentale circoscrivere l’insieme degli insediamenti che svolgono esclusivamente una funzione sociale. Dall’altro, sarebbe bene considerare che tale funzione viene esercitata anche a prescindere dal mero titolo edilizio, e in forma più diffusa, collaterale.

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