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Il Salva casa apre alla sanatoria degli abusi edilizi anche in aree vincolate, scavalcando di fatto il Codice dei beni culturali. Ma davvero è solo un ‘contrasto apparente’? E cosa comporta il silenzio assenso?
Sanare gli abusi edilizi anche in zona vincolata interviene il Ministero
La Circolare n° 19 del 4 aprile 2025 del Ministero della Cultura sembra risolvere un conflitto normativo che, nei fatti, rischia di accendere ancor più le polemiche. Con un documento indirizzato a Soprintendenze e Parchi archeologici, il ministero prende posizione netta: le volumetrie abusive possono essere sanate anche nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, seppur con l’ok della Soprintendenza. E se quell’ok non arriva scatta il meccanismo del silenzio assenso.
Questa apertura rappresenta un colpo di spugna su uno dei capisaldi del Codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004), che escludeva la possibilità di regolarizzare in zone vincolate interventi di aumenti volumetrici o delle superfici. Il Salva casa (decreto-legge 69/2024), ha invece spalancato la porta a una nuova stagione di sanatorie, anche per opere che violano l’autorizzazione paesaggistica, purché l’intervento venga valutato ex post.
Il ministero minimizza il conflitto e lo definisce “solo apparente”, ma nei fatti riconosce che il Salva casa prevale, almeno in questa “limitata” fattispecie. Una limitazione che sa tanto di breccia normativa da cui potrebbero passare centinaia di casi.
Il silenzio assenso nelle pratiche paesaggistiche
La circolare del ministero non si limita a legittimare la sanabilità di opere abusive in zone vincolate, ma introduce un dettaglio non trascurabile: il parere della Soprintendenza deve arrivare entro 90 giorni. Se ciò non accade, vale il silenzio assenso.
In altre parole, l’inerzia amministrativa diventa assenso implicito. Una rivoluzione nel campo delle autorizzazioni paesaggistiche, dove il principio di precauzione e tutela ha sempre avuto la meglio su tutto il resto. Il ministero, consapevole dell’impatto di questa novità, invita le Soprintendenze a “limitare il maturare del silenzio assenso a casi marginali e residuali”.
Il silenzio assenso è un’arma a doppio taglio: da un lato snellisce le pratiche, dall’altro rischia di depotenziare l’azione di controllo degli enti preposti alla tutela del paesaggio e delle zone vincolate. E se oggi parliamo di casi “residuali”, domani potremmo trovarci di fronte a una prassi.
Codice dei beni culturali e Salva casa: chi comanda davvero sulle zone vincolate?
Il vero nodo della questione è tutto qui: chi comanda tra Codice dei beni culturali e la sanatoria Salva casa? Il primo impone regole stringenti, soprattutto per tutelare il paesaggio e impedire sanatorie che modifichino in modo irreversibile il territorio. Il secondo, invece, nasce con un obiettivo diametralmente opposto: semplificare per nuove possibilità di regolarizzazione anche per chi ha costruito in difformità.
La circolare cerca di ricomporre questo dualismo dicendo che l’articolo 36-bis del Testo unico edilizia non “deroga” ai principi del Codice. Ma è davvero così? Se le nuove norme permettono di sanare ciò che il Codice vietava nelle zone vincolare, allora non siamo davanti a una convivenza, ma a un sorpasso.
Fuori dalle casistiche previste dal decreto 69/2024, infatti, il Codice torna a valere. Ma dentro il perimetro del Salva casa le regole cambiano. Un paradosso normativo che rischia di creare giurisprudenza ballerina nella tutela delle aree vincolate e interpretazioni divergenti tra territori.