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Con l’Ordinanza n. 27045/2024 la Corte di cassazione stabilisce in modo chiaro le responsabilità del direttore dei lavori in caso di casi di vizi di costruzione. Ecco cosa c’è da sapere sul testo in oggetto.
Corte di cassazione: cosa dice l’Ordinanza n. 27045/2024?
Con l’ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito un principio chiaro: il direttore dei lavori risponde dei difetti di costruzione qualora non eserciti un adeguato controllo durante l’esecuzione dell’opera.
Il caso preso in esame riguardava un immobile con infiltrazioni d’acqua, causate da errori nella posa delle tegole sul tetto, situazione che ha condotto alla condanna del direttore dei lavori per negligenza.
La controversia è emersa sei anni dopo la compravendita dell’immobile, quando il proprietario ha riscontrato delle infiltrazioni d’acqua dal sottotetto.
Le perizie tecniche hanno rivelato che le infiltrazioni erano dovute a difetti nella posa delle tegole e nella sistemazione della guaina protettiva, posata senza rispettare le norme di buona tecnica.
A seguito di questa scoperta, il committente ha deciso di agire legalmente contro il progettista e direttore dei lavori, accusandolo di mancata sorveglianza durante la fase di realizzazione dell’opera.
In un primo giudizio, la Corte d’Appello aveva respinto le accuse, ordinando invece al committente di risarcire il professionista delle spese legali e di sostenere i costi della direzione lavori per un totale di oltre 14.000 euro.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha successivamente ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso del committente e riconoscendo la responsabilità del direttore dei lavori.
Quali sono gli obblighi del direttore dei lavori?
La Corte di cassazione ha chiarito che il direttore dei lavori ha l’obbligo di assicurarsi che l’opera venga realizzata rispettando il progetto e il capitolato d’appalto, seguendo scrupolosamente le regole tecniche. Ciò comporta:
- un controllo continuo su ogni fase dei lavori;
- la verifica della corretta posa di materiali come tegole e guaina protettiva;
- l’adozione di tutte le precauzioni tecniche necessarie per evitare errori che potrebbero comportare danni futuri.
Nel caso specifico, la Cassazione ha riscontrato che il direttore dei lavori non aveva vigilato sulla posa corretta delle tegole e sul montaggio adeguato della guaina. Questa negligenza ha portato all’insorgere dei difetti riscontrati.
Inoltre, la sentenza sottolinea che, se emergono problematiche, il direttore dei lavori ha il compito di fornire istruzioni all’appaltatore e di avvisare tempestivamente il committente.
Un altro aspetto fondamentale sottolineato dalla sentenza è la plurima responsabilità del professionista nel caso in cui il direttore dei lavori sia anche il progettista dell’opera.
In questo ruolo doppio, il professionista ha non solo l’obbligo di sorvegliare l’esecuzione dei lavori, ma deve anche verificare che questi vengano svolti conformemente al proprio progetto.
Nel caso in esame, la mancata verifica della corretta posa delle tegole e della guaina ha portato alla condanna del direttore dei lavori, ritenuto responsabile per i vizi di costruzione.
Cosa insegna l’Ordinanza della Cassazione sul direttore lavori?
La sentenza della Corte di cassazione lancia un chiaro messaggio ai direttori dei lavori: non basta redigere un progetto dettagliato, ma è indispensabile una sorveglianza costante e attenta durante tutta la realizzazione dell’opera.
La mancanza di vigilanza o il mancato intervento per correggere errori può portare a gravi conseguenze, inclusa la responsabilità per i difetti di costruzione e l’obbligo di risarcimento del danno al committente.
Solo una sorveglianza adeguata e continua può garantire che l’opera finale sia conforme agli standard tecnici e alle aspettative del committente, evitando situazioni di contenzioso come quella esaminata dalla Cassazione.
Lato committente, ovviamente, è necessario mettere in atto tutte le precauzioni del caso, incaricando esclusivamente professionisti competenti e in grado di assumere le responsabilità del ruolo, come ingegneri qualificati per la direzione lavori.