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Come funziona la patente a crediti per l’edilizia?
Le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri dovranno obbligatoriamente dotarsi della patente a crediti dal prossimo primo ottobre.
Tale strumento è stato introdotto con il decreto PNRR bis e ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, così importante nel settore edile.
Il meccanismo prevede l’assegnazione di un punteggio iniziale di 30 punti (incrementabile fino a 100 punti massimo) per coloro che operano materialmente su cantieri mobili o temporanei. Le imprese e gli addetti avranno possibilità di lavorare se ne possiedono almeno 15.
Al momento sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti coloro che effettuano solo forniture o che offrono prestazioni intellettuali.
Patente a crediti in edilizia, quali requisiti servono?
Per ottenere la patente a crediti, le ditte edili e i professionisti autonomi, con sede UE o extra UE, fare domanda sul portale dell’Ispettorato del Lavoro. La procedura sarà operativa dal 1° ottobre.
Ad oggi sono già noti i requisiti per la patente a punti per l’edilizia. Ecco quali sono le condizioni da rispettare e da autocertificare in sede di presentazione della domanda:
- Regolare iscrizione alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
- Possesso di DURC e DVR in corso di validità;
- Certificato di regolarità fiscale (se necessario);
- Designazione, se prevista, del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, come evidenzia il Ministero, la patente a crediti sarà revocata.
Come si richiede la patente a punti per gli edili?
Come precisato nelle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la domanda con autocertificazione per la patente edilizia può essere presentata in prima persona dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, oppure attraverso un soggetto delegato.
Sul portale INL saranno reperibili una serie di informazioni quali ad esempio:
- dati identificativi/anagrafici del titolare della patente e del richiedente;
- data di rilascio e numero;
- punteggio alla data del rilascio e a quella di interrogazione;
- eventuali sospensioni o sanzioni con conseguente decurtazione di crediti.
I suddetti dati della patente a crediti sono accessibili a soggetti di interesse qualificato, come:
- PA (Pubbliche Amministrazioni);
- Responsabili dei lavori;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quelli per la sicurezza territoriale;
- Organismi di natura paritetica presenti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza;
- Coordinatori della sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori.
La patente a crediti viene rilasciata immediatamente in formato digitale e comunque, in caso di tempi tecnici, tra il momento della presentazione della domanda e quello del rilascio è possibile lavorare.