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Sanatoria vs condono: le differenze di principio e sostanziali
Uno degli aspetti più rilevanti del Decreto-legge 29 maggio 2024, nr. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, è la sanatoria edilizia 2024 su alcune tipologie di abusi esecutivi e progettuali.
A ben vedere, però, Decreto Salva Casa, apportando modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), interviene proprio sul concetto di abuso edilizio: motivo per cui non è esatto parlare di condono edilizio, ma più genericamente di sanatoria 2024.
Il condono è un provvedimento straordinario che, a patto di rispettare i termini temporali e le condizioni ammissibili – permette di sanare le opere realizzate abusivamente. Rientra quindi nella categoria più ampia della sanatoria edilizia.
Le leggi in Italia che hanno previsto il condono edilizio, sono:
- Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- Legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il Decreto Salva Casa cambia il concetto di abuso edilizio
A seguito della prima legge speciale del 1985 è stato introdotto nel Testo Unico l’articolo 36 sulle disposizioni per l’accertamento di conformità, pensato per sanare gli abusi edilizi di tipo formale.
Il Decreto Salva Casa modificando l’art. 34-bis del Testo Unico dell’Edilizia amplia di fatto le tolleranze all’interno delle quali non si configura l’abuso edilizio, perché non si viola la normativa edilizia.
La nuova forchetta di tolleranza costruttiva ed esecutiva fa sì che non sarà necessario condonare alcunché perché vengono depennati quelli che erano considerati abusi e che adesso sono “derubricati” dalla “lista nera”.
Sanatoria edilizia 2024: interventi ammessi e nuove tolleranze
Vediamo adesso nel dettaglio quali sono gli interventi ammessi in sanatoria entro il 24 maggio 2024 e la nuova tolleranza esecutiva.
In particolare, non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto di altezza, cubatura, distacchi e superficie coperta se lo scostamento non supera i seguenti limiti delle misure previste nel titolo abitativo della singola unità immobiliare:
- il 5% per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 100 mq;
- il 4% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 mq;
- il 3% per unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 mq;
- il 2% per unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq.
Ugualmente, sempre rispettando suddette percentuali e con il limite temporale esecutivo del 24 maggio, sono ammessi i seguenti interventi:
- dimensionamento inferiore dell’edificio;
- irregolarità esecutive nei muri esterni e interni;
- ubicazione non conforme delle aperture interne;
- errori progettuali corretti in cantiere;
- rappresentazione progettuale errata delle opere;
- mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- esecuzione difforme di opere di manutenzione ordinaria.