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Requisiti conformi per il Super Sismabonus? In certi casi può rivelarsi una trappola, come dimostra una decisione della Direzione Regionale Veneto destinata a far discutere.
Cattive notizie per i piccoli condomini e per gli edifici composto da 2 a 4 unità immobiliari abitative. La DRE (Direzione Regionale Veneto) si è espressa negativamente a un interpello (prot. 907-735/2024) che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di utilizzare il Sismabonus ordinario previsto dall’articolo 16 del Dl 63/2013 al posto del Super Sismabonus. La notifica respinge anche l’applicabilità della cessione del credito o dello sconto in fattura, nonostante il pagamento di fatture preliminari entro il 30 marzo 2024 e la rispondenza dei requisiti richiesti.
Si tratta di un’interpretazione restrittiva che solleva dubbi sulla logica di obbligare i contribuenti a utilizzare un Superbonus (ormai depotenziato) sicuramente meno conveniente e più burocraticamente complesso rispetto al Sismabonus ordinario.
Sismabonus ordinario vs Super Sismabonus: il caso in oggetto
Il caso riguarda un condominio minimo che, nel 2022, aveva deciso di procedere a indagini sismiche per avviare lavori per ridurre il rischio sismico e migliorare l’efficienza delle parti comuni e delle singole unità con interventi di ristrutturazione energetica.
Dopo aver ottenuto il permesso di costruire nel febbraio 2024 e aver saldato fatture relative a lavori preliminari entro il termine stabilito del 30 marzo 2024, i lavori sono effettivamente iniziati ad agosto, previa presentazione di una SCIA in variante.
Tuttavia, l’intervento non era stato accompagnato dalla presentazione della Cilas, requisito chiave per accedere al Superbonus. I quesiti dell’interpellante erano chiari:
- Il Sismabonus ordinario era applicabile, dato che il superbonus del 70% per il 2024 e del 65% per il 2025 risulta ormai meno conveniente?
- Le spese già sostenute, come quelle per progettazione e predisposizione del cantiere, potevano essere trasferite tramite cessione del credito o sconto in fattura?
La DRE ha risposto negativamente a entrambi i punti, citando precedenti circolari (23/E/2022 e 17/E/2023) che vincolano l’applicazione del Sismabonus ordinario solo ai casi in cui non vi siano requisiti per il superbonus. Una logica comprensibile in passato, quando il superbonus garantiva una detrazione al 110%, ma che oggi appare illogica e penalizzante.
Cessione del credito e sconto in fattura: perché la DRE blocca tutto?
Il secondo punto, relativo alla cessione del credito e allo sconto in fattura per il Super Sismabonus, è altrettanto controverso. Nonostante l’interpellante avesse rispettato le scadenze di pagamento per le fatture dei lavori preliminari, la DRE ha bocciato la possibilità di trasferire i costi.
La motivazione? Le spese per progettazione e predisposizione del cantiere, seppur necessarie per avviare i lavori, non soddisfano i requisiti indicati nel comma 5 dell’articolo 1 del Dl 39/2024 per evitare il blocco dei trasferimenti. Questo include costi come:
- Spese per sopralluoghi edili e progettazione.
- Costi diretti collegati all’esecuzione degli interventi, come carotaggi e ponteggi.
La Dre, in base alla circolare n. 24/E/2020, distingue tra spese tecniche e costi preparatori. Tuttavia, questa interpretazione sembra ignorare il ruolo essenziale di tali costi nella realizzazione degli interventi e lascia i contribuenti senza risposte concrete.
Superbonus depotenziato: un sistema da rivedere
La vicenda mette in luce l’inefficacia del sistema attuale. Il Super Sismabonus, una volta simbolo di un forte incentivo alla riqualificazione edilizia, si è trasformato in un labirinto burocratico che obbliga i contribuenti a seguire un percorso complesso e meno vantaggioso rispetto al passato.
La combinazione di norme rigide, interpretazioni restrittive e vantaggi ridotti mina l’efficacia delle politiche fiscali per la riqualificazione edilizia e la sicurezza sismica. Per i condomini minimi, la situazione è un paradosso: si trovano esclusi dal Sismabonus ordinario, penalizzati dal Super Sismabonus ridotto e privati della possibilità di trasferire i costi, tramite cessione del credito, nonostante l’idoneità dei requisiti.
Se il fine degli incentivi edilizi è quello di migliorare la sicurezza e l’efficienza del patrimonio immobiliare, la normativa dovrebbe essere più flessibile e orientata alla semplificazione. Altrimenti, i contribuenti continueranno a pagare il prezzo di una burocrazia costruita per complicare, più che per agevolare.