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Cosa rischia chi affida lavori in economia? Una recente sentenza della Cassazione fa chiarezza: il committente è responsabile della sicurezza dei lavoratori autonomi anche senza un contratto. Ecco cosa dice la legge.
Lavori in economia: come sono regolati?
I “lavori in economia” sono spesso intesi come piccoli interventi di edilizia gestiti senza appalto formale, affidati direttamente a lavoratori autonomi o microimprese.
Si tratta di una prassi molto diffusa, soprattutto nel settore delle ristrutturazioni leggere o delle manutenzioni ordinarie, ma che spesso viene sottovalutata sotto il profilo legale e della sicurezza.
Molti credono che l’assenza di un contratto risolva la questione obblighi. Sbagliato. L’assenza di un appalto per lavori edili scritto non solleva il committente da responsabilità. Anzi, la normativa vigente (D.lgs. 81/2008) equipara questo tipo di incarichi a veri e propri appalti dal punto di vista degli obblighi di sicurezza.
In particolare, l’articolo 26 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che chi affida un lavoro, anche a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico-professionale, valutare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e fornire adeguate informazioni preventive.
Questo obbligo di vigilanza si chiama tecnicamente “culpa in eligendo” e comporta una responsabilità diretta in caso di infortuni. Tradotto: se affidi un lavoro a qualcuno non qualificato, o senza informarlo sui rischi, potresti finire in tribunale anche se non hai firmato alcun contratto formale.
Committente condannato: cosa dice la sentenza
La recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 22013 del 2025, ha ribadito con forza questo principio. Il caso riguarda un imprenditore che aveva affidato la riparazione del tetto di un capannone aziendale a un operaio, senza fornire istruzioni sui rischi né stipulare alcun contratto scritto. Purtroppo, l’operaio è caduto durante l’intervento ed è deceduto.
L’imprenditore ha cercato di discolparsi sostenendo di non aver formalmente incaricato la vittima e di non aver avuto con lui alcun rapporto di lavoro. Tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso in quanto le prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio dimostravano l’esistenza di un accordo operativo, seppur informale.
Secondo i giudici della Quarta Sezione penale, è sufficiente che esista un accordo, anche verbale, perché si configuri una posizione di garanzia a carico del committente. Questo significa che, anche in assenza di documentazione scritta e anche in caso di piccoli interventi edili o di lavori in economia, il committente è tenuto a tutelare l’incolumità del lavoratore autonomo coinvolto.
La Corte ha anche precisato che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire “dettagliate informazioni sui rischi specifici” legati al luogo e alla natura dell’intervento. In questo caso, l’omissione di tali informazioni ha avuto conseguenze tragiche e legali: l’imprenditore è stato condannato per omicidio colposo.
Come affidare lavori edili a lavoratori autonomi in sicurezza?
Questa sentenza è un campanello d’allarme per chiunque intenda affidare lavori in economia, anche a persone conosciute o ritenute esperte. Non basta la fiducia: serve metodo, documentazione e soprattutto consapevolezza degli obblighi normativi. Per tutelarsi, il committente deve seguire alcune azioni imprescindibili:
- Verifica dell’idoneità professionale: bisogna accertarsi che l’operaio o il lavoratore autonomo disponga di competenze e abilitazioni adeguate al tipo di lavoro affidato anche se svolto in economia e senza contratto di appalto formale.
- Valutazione dei rischi: è obbligatorio identificare i pericoli specifici presenti nell’ambiente in cui si svolgeranno i lavori (es. tetti, ponteggi, ambienti confinati).
- Informazione e coordinamento: il committente deve fornire al lavoratore tutte le indicazioni necessarie per lavorare in sicurezza e, se vi sono più soggetti coinvolti, garantire il coordinamento tra loro.
In caso di omissioni, l’articolo 26 del d.lgs. 81/2008 è chiaro: la responsabilità anche per i lavori in economia è pienamente a carico del committente, che può rispondere penalmente per eventuali incidenti o decessi, anche se non è presente sul luogo del lavoro.