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Hai comprato casa con il sismabonus acquisti? Buone notizie: se decidi di rivenderla, non sarai penalizzato con la nuova tassa sulle plusvalenze immobiliare. L’ha detto l’Agenzia delle Entrate.
Sismabonus acquisti, niente tasse extra sulla rivendita
Se hai comprato casa tra il 2020 e il 2023 sfruttando il Sismabonus acquisti, puoi tirare un sospiro di sollievo: la nuova imposta sulle plusvalenze immobiliari introdotta dalla legge di Bilancio 2024 non ti riguarda. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 137/2025, in cui un contribuente chiedeva se la rivendita del proprio immobile, acquistato nel 2021 grazie all’agevolazione, facesse scattare la nuova imposizione.
L’immobile era stato oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un’impresa, che poi lo ha venduto beneficiando dell’agevolazione prevista dal decreto-legge n. 63/2013, art. 16, comma 1-septies. La risposta? No, perché la prima cessione dell’immobile agevolato si considera quella effettuata dall’impresa costruttrice, non quella di chi lo ha acquistato.
La plusvalenza “speciale” non si applica (almeno per ora)
Ma cos’è, esattamente, il Sisma bonus acquisti? Si tratta di una detrazione fiscale riservata a chi compra immobili antisismici da imprese che hanno eseguito i lavori di messa in sicurezza. In pratica, il bonus non spetta a chi ristruttura in proprio, ma a chi compra case già oggetto di riqualificazione edilizia. In questo caso, il contribuente aveva anche optato per la cessione del credito, rendendo la detrazione monetizzabile. Ora, a distanza di quattro anni, vorrebbe rivendere l’immobile e temeva di incorrere nella nuova imposta sulla plusvalenza. L’Agenzia ha risposto: niente paura, non si applica.
La nuova plusvalenza potenziata, voluta per scoraggiare la speculazione post-superbonus, si attiva solo se l’immobile viene venduto entro 10 anni dalla fine dei lavori, ma solo per la prima vendita! Nel caso delle case antisismiche ricostruite da un’impresa e poi acquistate da un privato, quella prima vendita è già avvenuta: la rivendita, quindi, è “fuori perimetro”. Attenzione però: rimane valida la regola generale del Tuir, art. 67. Se vendi entro 5 anni e non hai vissuto lì come abitazione principale, allora la plusvalenza è comunque tassata, ma con le regole ordinarie, non con la stangata “da superbonus”.
Una buona notizia per chi ha scelto la riqualificazione
In un clima in cui chi ha beneficiato di agevolazioni edilizie, come il Sismabonus acquisti, viene spesso dipinto come un furbo da colpire con nuove tasse, questo chiarimento è una piccola vittoria per chi ha investito davvero nel recupero antisismico del patrimonio immobiliare.
Tabella: “Quando scatta la tassa sulla plusvalenza?”
Caso di vendita |
Plusvalenza speciale (superbonus) |
Plusvalenza ordinaria (art. 67 Tuir) |
Prima cessione da parte dell’impresa |
✅ sì |
❌ no |
Rivendita da parte dell’acquirente |
❌ no |
✅ se entro 5 anni e non abitazione principale |
Ma la domanda resta: quanto durerà questa tutela? Le norme fiscali cambiano rapidamente. Restare aggiornati è fondamentale per evitare sorprese.