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Cosa dice la sentenza 4521 del Consiglio di Stato sulla ristrutturazione in totale difformità
Il caso esaminato nella sentenza 4521 riguarda un aumento volumetrico, con modifica della sagoma dell’edificio, realizzato senza alcun titolo abilitativo.
Nella fattispecie, mancando il permesso di costruire, Palazzo Spada sancisce la totale difformità dell’intervento edilizio punibile con la demolizione.
In sintesi, la sentenza n. 4521 del 21 maggio 2024 del Consiglio di Stato che ha confermato quanto sancito dal Comune: ordinanza di demolizione e multa per non avere ottemperato all’obbligo. La sentenza fa il paio con quella relativa all’aumento di volume del sottotetto: anche questa conclusasi con ordine demolitorio.
Perché per il provvedimento di demolizione non serve una specifica motivazione?
La sentenza n. 4521 rimarca che l’ordine di demolizione, sussistendo le condizioni di cui sopra, è un atto “dovuto e vincolato” che non ha bisogno di altra motivazione: è sufficiente la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività.
Nel caso qui esaminato le ragioni dell’abuso edilizio sono palesi, dal momento che l’ampliamento di 16 metri quadri è stato realizzato senza permesso di costruire. Inoltre, la descrizione delle opere giudicate abusive risulta non soltanto dal provvedimento di demolizione, ma anche dal verbale di accertamento.
Non sussiste quindi altra necessità di motivazione diversa dall’esigenza di ripristino dello stato dei luoghi e della legalità violata.
Articoli Testo Unico Edilizia che configurano l’abuso edilizio senza permesso
Ai tempi dei fatti esaminati nella sentenza 4521, ovvero un aumento volumetrico con conseguente modifica della sagoma dell’edificio, l’art. 31 del dpr 380/2001 (T.U. Edilizia) descrive come interventi eseguiti in totale difformità quelli che, senza permesso di costruire, portano alla realizzazione di una struttura edilizia totalmente diversa per planimetria e volumi.
Ai sensi dell’art. 10 del T.U. Edilizia interventi di tale portata, con aumenti di volumetria, sono subordinati all’ottenimento del permesso di costruire.
Infine, riguardo alla mancata applicazione del potere previsto dall’art. 34 del DPR 380/2001, che stabilisce la possibilità di sostituire la demolizione con una multa in caso di danno per le parti legittime, la giurisprudenza è chiara: l’Amministrazione non è obbligata a considerare questa possibilità prima di ordinare la demolizione.
Ciò significa che l’ordine di demolizione non diventa illegittimo solo perché non è stata valutata l’alternativa della sanzione pecuniaria.
In altre parole: “solo durante l’effettiva esecuzione della demolizione è possibile verificare se l’ordine di demolizione sia attuabile per ripristinare lo stato dei luoghi precedente all’abuso, oppure se, alla luce delle circostanze della fase esecutiva, sia necessario applicare la sanzione pecuniaria”.