24 Luglio 2024
Blog.Edilnet.it »» EdilNet News - Le notizie del giorno »» Nuove linee guida Consiglio di Stato sui requisiti edilizi ante 42 e 67

Nel recente intervento del Consiglio di Stato, emergono chiarimenti significativi riguardo la legittimità delle costruzioni ante 42 e ante 67, risolvendo alcuni fraintendimenti storici che hanno complicato la gestione del patrimonio immobiliare italiano.

 

Definizione del problema

 

Il Consiglio di Stato ha messo in luce la confusione derivante da interpretazioni errate delle normative urbanistiche storiche, che hanno a lungo influito sulla corretta applicazione delle leggi riguardanti le costruzioni preesistenti all’1 settembre 1967. Questo equivoco ha radici nell’interazione complessa di varie leggi, dalla n. 1150 del 1942 fino alla legge sul primo condono edilizio del 1985, creando un panorama normativo frammentato e di difficile navigazione.

 

Intervento del Consiglio di Stato

 

Con la sentenza del 12 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti cruciali, enfatizzando che il possesso di documentazione che certifichi la data di costruzione è essenziale per attestare la legittimità degli edifici. Inoltre, ha sottolineato che l’assenza di partecipazione nei sopralluoghi o nei procedimenti amministrativi non altera la natura degli interventi di demolizione, che rimangono obbligatori in presenza di abusi.

 

Natura vincolata dell’ordine di demolizione

 

Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli ordini di demolizione per abusi edilizi sono espressione di un potere vincolato dell’amministrazione pubblica, non richiedendo una comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Questa disposizione segue il principio che la presenza di costruzioni abusive richiede un’azione correttiva obbligatoria, indipendentemente dalla partecipazione del privato.

 

Distinzione tra costruzioni ante 42 e ante 67

 

La distinzione tra le costruzioni realizzate prima delle leggi urbanistiche del 1942 e del 1967 è fondamentale per determinare la necessità di un titolo edilizio. Il Consiglio di Stato ha confermato che, mentre le costruzioni ante 42 non necessitavano di licenza edilizia se situate fuori dai centri abitati, quelle posteriori devono essere regolarizzate secondo le norme vigenti all’epoca della loro realizzazione.

 

Questo nuovo intervento del Consiglio di Stato non solo chiarisce dubbi storici ma pone le basi per una gestione più trasparente e regolata del patrimonio edilizio italiano, garantendo una maggiore certezza del diritto per i proprietari e per le amministrazioni comunali impegnate nella lotta agli abusi edilizi.

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