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Scadenza in arrivo per i condomìni: entro il 16 marzo 2026 l’amministratore deve comunicare le spese 2025 per lavori sulle parti comuni. Dal 2025 però cambia anche l’aliquota: 50% o 36% a seconda dell’abitazione.
Spese lavori condominiali: cosa inviare?
Per le spese sostenute nel 2025 su parti comuni condominiali, gli amministratori devono trasmettere all’anagrafe tributaria i dati necessari a far comparire automaticamente la detrazione lavori condominiali nella dichiarazione precompilata dei singoli condòmini. La scadenza ordinaria è il 16 marzo di ogni anno, quindi per le spese 2025 il termine è 16 marzo 2026.
L’adempimento riguarda, in sintesi, gli interventi agevolati effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, comprese le spese straordinarie. Nel riepilogo operativo della comunicazione rientrano (tra gli altri):
- recupero del patrimonio edilizio come rifacimento facciate o tetto;
- Ecobonus, sismabonus, bonus verde;
- Acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni ristrutturate.
Chi deve inviare i dati? Conta una regola spesso sottovalutata: l’obbligo ricade sull’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento. E attenzione ai “condomini minimi” (fino a 8 condòmini): se l’amministratore è stato nominato, l’invio è dovuto. Se non c’è amministratore, non c’è obbligo di comunicazione e i condòmini gestiscono la detrazione in dichiarazione.
Detrazioni lavori in condominio: come compilare la comunicazione?
Dal 2025 la comunicazione per le detrazioni lavori condominiali non è più solo “un riepilogo spese”: diventa anche il punto in cui si gioca, in molti casi, la differenza tra le aliquote di detrazione 50% e detrazione 36%.
La logica è questa: per il bonus ristrutturazioni, l’aliquota più alta (50% nel 2025) è collegata all’abitazione principale e a chi sostiene la spesa con un titolo “forte” (proprietà o diritto reale di godimento). Negli altri casi, nel 2025 si scende al 36%. Per gestire questa novità, la bozza della comunicazione introduce informazioni aggiuntive. In particolare:
- nel campo 26 (“tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”) il vecchio codice 1 viene “sdoppiato” per le spese dal 2025: codice 1 per i titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione), e codice 2 per titolari di diritti personali (inquilini, comodatari) o familiari conviventi, per i quali nel 2025-2026 la detrazione è più bassa;
- nel campo 30 compare un nuovo dato sull’uso dell’immobile: codice 1 se l’unità è abitazione principale, codice 0 se non lo è, oppure campo vuoto se l’informazione non è disponibile.
Il punto pratico è che l’amministratore, da solo, spesso non può sapere con certezza la “prima casa” reale (residenza anagrafica e dimora abituale non sempre coincidono). Per questo viene consigliato di richiedere ai condòmini una dichiarazione specifica sulla destinazione d’uso, senza basarsi solo sull’anagrafe condominiale.
Dati mancanti e sanzioni: cosa succede e come ci si tutela?
Cosa succede se un dato manca o è sbagliato? La novità è che esiste un vero “paracadute” per l’amministratore: l’obbligo di indicare se l’immobile è abitazione principale vale solo se il condòmino fornisce l’informazione.
Se non la comunica, l’amministratore può lasciare il campo vuoto e sarà il singolo contribuente a correggere la propria precompilata per far valere l’aliquota corretta per la detrazione lavori condominiali. Sul fronte sanzioni, la regola riportata è chiara:
- 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro per soggetto terzo;
- nessuna sanzione se l’errore viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza (o dalla segnalazione dell’agenzia);
- sanzione ridotta a un terzo se la correzione avviene entro 60 giorni.
Operativamente, l’invio avviene solo per via telematica (Entratel/Fisconline) o tramite intermediario abilitato, usando il software di controllo aggiornato. E per chi prepara la trasmissione, l’agenzia ha reso disponibili in bozza dal 3 dicembre 2025 specifiche tecniche, modalità di compilazione e ricevuta telematica.


