
In generale, nulla. Se però inoltri la richiesta in Umbria, potresti avere dei guai. Al centro del dibattito, una controversa direttiva regionale. Così controversa da richiedere l’intervento del TAR, che ha cambiato le carte in tavola. Ecco cos’è successo.
Il caso del cittadino con precedenti penali
Ma procediamo con ordine, descrivendo il caso. Un cittadino ha presentato domanda per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Umbria, ma è stato escluso dalla graduatoria a causa della presenza di precedenti penali a suo carico.
Il provvedimento di esclusione è stato adottato in applicazione di una specifica direttiva regionale, la quale imponeva il requisito della totale incensuratezza come condizione strettamente necessaria per poter accedere all’assegnazione delle case popolari.
Di fronte a questo diniego, il cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il TAR, dell’Umbria, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Il tribunale è intervenuto tempestivamente sulla vicenda emettendo un’ordinanza cautelare con cui ha accolto l’istanza del ricorrente. Di conseguenza, il TAR ha disposto la sospensione dell’esclusione, e ha obbligato l’ente preposto a riammettere con riserva il cittadino all’interno della graduatoria.
Le motivazioni del TAR
Molto chiare le motivazioni dell’ordinanza. Secondo il TAR, precludere l’accesso alle case popolari a chi ha precedenti penali risulta irragionevole e sproporzionato.
I giudici hanno evidenziato che il requisito dell’incensuratezza non ha alcuna correlazione logica con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, finalizzata a garantire il diritto fondamentale all’abitazione a soggetti in condizioni di fragilità economica.
Nondimeno, Il tribunale va contro il principio della riabilitazione del condannato, in quanto mina il reinserimento sociale dell’individuo.
Una lotta tra diritti
Che il TAR intervenga in modo deciso sulle controversie a livello regionale rientra nell’assoluta normalità: è il suo compito. Questo intervento riveste però un peso specifico importante.
Infatti, non si limita a stabilire chi abbia ragione tra due contendenti, ma fornisce un indirizzo di tipo legislativo. Segnala che una direttiva regionale è potenzialmente sbagliata, in quanto lede un diritto. Insomma, avvicina il ruolo del TAR a quello di una Corte di Cassazione o di un Consiglio di Stato (che non di rado interviene in ambito edilizio).
Legittimo dal punto di vista formale? Ovviamente sì. Ma, a parere nostro, lo è anche dal punto di vista sostanziale. Legittimo, e utile.
Il motivo è semplice: un diritto non dovrebbe essere compresso a causa di un comportamenti che, con l’esercizio di quel diritto, non c’entrano niente. Se il cittadino ha diritto alla casa popolare, il suo casellario penale non dovrebbe incidere. Se incidesse, potrebbe essere visto come una sorta di punizione per i reati commessi. Punizione legittima, ma da stabilire e somministrare secondo ben altre modalità.
Dunque, l’ordinanza del TAR va accolta – sempre secondo il nostro parere – con favore: incentiva, almeno in questo caso specifico, l’oggettivo e razionale esercizio di un diritto.
In realtà, di recente, è stata accolta in questo modo anche dal governo regionale umbro, che ha già provveduto a mettere mano alla norma.


