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Serve la CILA per ristrutturare il bagno o basta una dichiarazione? La risposta dell’esperto chiarisce ogni dubbio e indica qual è il documento che risolve una volta per tutte la questione sulla necessità del permesso.
Per la CILA comanda il regolamento edilizio comunale
La ristrutturazione del bagno è uno degli interventi più comuni nelle abitazioni, ma non sempre è chiaro se sia necessario presentare la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Secondo l’articolo 3, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001, il rifacimento dell’impianto idro-sanitario, la sostituzione e il riposizionamento dei sanitari, nonché la sostituzione di rivestimenti e pavimenti, rientrano nella manutenzione straordinaria. Tuttavia, la necessità della CILA dipende in modo decisivo dalle disposizioni del regolamento edilizio comunale.
Il Dlgs 222/2016, nella Tabella A, Sezione II, stabilisce che alcuni interventi di manutenzione straordinaria leggera richiedono la CILA. Tuttavia, diversi Comuni possono scegliere di considerare determinati lavori come edilizia libera, esonerando il cittadino dalla necessità di presentare la CILA tramite tecnico abilitato.
È dunque essenziale verificare con attenzione le specifiche locali, consultando il regolamento edilizio del proprio Comune per determinare l’obbligatorietà della CILA, per esempio, in caso di ristrutturazione del bagno.
È possibile ottenere il bonus ristrutturazione senza la CILA?
Ora prendiamo il caso che il Regolamento edilizio del Comune X dia la possibilità di procedere alla ristrutturazione bagno senza CILA allargando gli interventi compresi nell’edilizia libera.
È comunque possibile beneficiare delle detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione edilizia? La risposta è positiva. L’articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986) e le successive leggi di bilancio stabiliscono che le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria sono detraibili, al 50% per l’abitazione principale e al 36% per le altre case.
Se il regolamento comunale edilizio classifica l’intervento come edilizia libera, è sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In questa dichiarazione si attesta che i lavori rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di un titolo abilitativo. Tale dichiarazione deve includere la data di inizio dei lavori e confermare che gli interventi sono conformi alle normative edilizie in vigore.
Come procedere per evitare errori e ottenere le detrazioni?
Per evitare errori che possono inficiare le detrazioni fiscali, se non addirittura portare a sanzioni, è utile procedere seguendo alcuni questi passaggi:
- Verifica sempre il regolamento edilizio del tuo Comune prima di iniziare i lavori: consulta il sito web del Comune o contatta l’ufficio tecnico per determinare se l’intervento richiede la CILA. Ad esempio, molti Comuni permettono la sostituzione dei pavimenti senza necessità di alcun permesso, mentre altri potrebbero richiedere la CILA.
- Redigi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio: se l’intervento è classificato come edilizia libera, prepara una dichiarazione che attesti la data di inizio dei lavori e la conformità alle normative.
- Conserva tutta la documentazione: conserva copie delle fatture, dei bonifici parlanti e della dichiarazione sostitutiva per eventuali controlli fiscali futuri. La documentazione corretta è essenziale per dimostrare la conformità con le normative edilizie e ottenere le detrazioni fiscali.
La chiave è consultare sempre il regolamento edilizio del tuo Comune, in modo da non incorrere in sanzioni o perdere i vantaggi fiscali.