21 Gennaio 2025
Blog.Edilnet.it »» EdilNet News - Le notizie del giorno »» Bonus prima casa al 36%: il cavillo che frega chi compra un immobile da ristrutturare
Aliquota al 50% del bonus casa ecco quando rischia di scendere al 36% anche per la prima casa?

La legge di Bilancio 2025 cambia le regole dei bonus casa e taglia l’aliquota del 50% anche a chi ristruttura un immobile destinato a diventare la propria prima abitazione. Un paradosso che rischia di penalizzare chi investe nella riqualificazione edilizia del Paese.

 

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus: cosa succede nel 2025?

 

Entriamo nel merito dei due incentivi principali con riferimento alla distinzione tra prima casa e altre proprietà. Il bonus ristrutturazioni consente di detrarre dall’Irpef una parte delle spese sostenute per lavori su immobili residenziali. L’aliquota è fissata al 50% per la prima casa, ma scende al 36% per le altre proprietà. Gli interventi ammessi includono manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Per i condomìni, è prevista anche la manutenzione ordinaria sulle parti comuni.

 

L’ecobonus, invece, si applica ai lavori di ristrutturazione energetica, come la sostituzione di infissi, l’installazione di pannelli solari e altri interventi finalizzati al risparmio energetico. Anche qui, l’aliquota è al 50% per la prima casa, mentre scende al 36% per le altre.

 

Tra i lavori ammessi per entrambi i bonus figurano:

 

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;

 

 

  • rifacimento di scale e rampe;

 

 

  • eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Queste detrazioni, però, restano subordinate al rispetto dei requisiti di legge, tra cui la definizione di abitazione principale.

 

Prima casa e aliquota 50%: il nodo abitazione principale

 

Il vero problema si pone per chi acquista un immobile destinato a diventare prima casa, ma che non lo è ancora al momento dei lavori. La normativa vigente stabilisce che l’aliquota al 50% è riservata solo alle unità immobiliari già adibite ad abitazione principale, cioè dove il contribuente ha trasferito la residenza.

 

Secondo l’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), un’abitazione principale è quella in cui il proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente. Inoltre, l’articolo 43 del Codice civile definisce la residenza come il luogo di dimora abituale. Questo significa che, in assenza di residenza, l’immobile è considerato “seconda casa” fino al termine dei lavori e, quindi, soggetto all’aliquota del 36%.

 

Un esempio pratico: un contribuente acquista una casa da ristrutturare per trasferirvi la residenza una volta ultimati i lavori. Durante il periodo di ristrutturazione, l’immobile non è considerato abitazione principale e non beneficia dell’aliquota al 50%. Questo crea un evidente paradosso: l’incentivo fiscale più alto viene negato proprio a chi intende trasformare l’immobile nella propria casa principale.

 

Il bonus prima casa al 50% è una beffa per chi compra e ristruttura?

 

Le nuove disposizioni sui bonus edilizi, introdotte con la legge di Bilancio 2025, stanno generando dubbi e preoccupazioni tra chi desidera ristrutturare casa. Tra i cambiamenti più significativi, troviamo l’abbassamento delle aliquote e nuove condizioni per accedere agli incentivi.

 

In particolare, il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus prevedono detrazioni al 50% solo per la prima casa. Ma cosa accade se l’immobile diventerà abitazione principale solo al termine dei lavori? Secondo l’attuale normativa, in assenza di residenza registrata, l’aliquota si riduce al 36%, una differenza che potrebbe incidere sensibilmente sui costi.

 

Questi cambiamenti derivano dalla necessità del governo di contenere la spesa pubblica, ma stanno creando non poche difficoltà interpretative. Infatti, il concetto di abitazione principale è legato a criteri giuridici ben precisi, che condizionano l’accesso alle detrazioni più elevate.

 

L’Agenzia delle entrate può fare chiarezza

 

Un documento del 2023 dell’Agenzia delle entrate offre però un possibile spiraglio. La circolare n. 13/E afferma che, per gli immobili inagibili ristrutturati con il superbonus, l’aliquota agevolata è applicabile a condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

 

Sebbene questa interpretazione riguardi un diverso incentivo, potrebbe costituire un precedente per estendere la stessa logica al bonus ristrutturazioni e all’ecobonus. Se questa possibilità venisse confermata, circa 500.000 abitazioni, secondo le stime, potrebbero beneficiare delle aliquote più elevate. Resta però necessario un chiarimento ufficiale per fugare ogni dubbio e garantire certezza agli investimenti dei cittadini.

 

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