5 Ottobre 2024
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Aumento volume del sottotetto senza permesso di costruire è abuso edilizio (CdS sentenza 5865/2024)
La sentenza 5865/2024 fa luce sulla distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione pesante per il volume del sottotetto.

Modifica del sottotetto: attenzione ai volumi o si rischia l’abuso edilizio

 

La sentenza del Consiglio di Stato (n. 5865 del 2 luglio 2024) ha confermato quanto stabilito dal TAR, respingendo il ricorso, presentato dai proprietari di un immobile, contro l’ordinanza di demolizione.

 

I lavori oggetto della controversia sono relativi alla modifica della pendenza del tetto e allo spostamento dell’asse della trave di colmo: interventi che hanno aumentato la volumetria e l’abitabilità di un sottotetto.

 

Il Comune di pertinenza ha riscontrato gli estremi per dichiarare le opere abusive, in quanto interventi di ristrutturazione edilizia pesante per i quali è necessario il permesso di costruire.

 

I proprietari, invece, avevano proceduto con DIA del 2008 e variante del 2009 ad effettuare tali lavori nel loro immobile durante la manutenzione straordinaria su parti condominiali e abbaini nei sottotetti.

 

Le motivazioni del TAR confermate dalla sentenza 5865/2024 del Consiglio di Stato

 

Il Consiglio di Stato nella sentenza del 2 luglio 2024 si è quindi espresso supportando le motivazioni del TAR e respingendo il ricorso dei proprietari contro il provvedimento demolitorio.

 

I punti salienti della sentenza del TAR competente sono i seguenti:

 

  • le difformità riscontrate esulano le tolleranze costruttive ammesse dalla legge;

 

  • il Comune ha utilizzato lecitamente i dati della pratica edilizia DIA 2008-2009 per controllare l’abusività degli interventi;

 

  • l’intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia pesante e necessita di permesso di costruire, senza il quale l’opera è passibile di demolizione.

 

Alzare il tetto o il sottotetto è ristrutturazione e non manutenzione

 

In altre parole, il Consiglio di Stato nella sentenza 5865 ha ribadito che alzare il tetto o il sottotetto non è un intervento di manutenzione, ma si configura come ristrutturazione edilizia pesante (art. 10, comma 1, DPR 380/2001).

 

Infatti, per rientrare nella corretta qualifica di manutenzione straordinaria l’intervento non deve modificare la volumetria dell’edificio.

 

Nel caso di specie, invece, la traslazione dell’asse della trave di colmo e la conseguente modifica della sagoma e dell’inclinazione del tetto hanno ampliato il volume del sottotetto.

 

La sentenza 5865 del CdS ha anche ribadito un principio assodato nella giurisprudenza: la demolizione di un abuso edilizio spetta all’attuale proprietario dell’immobile non per la responsabilità effettiva, ma per il fatto di avere la proprietà materiale del manufatto abusivo.

 

L’abuso edilizio, in altre parole, è una caratteristica che segue l’immobile anche nei successivi trasferimenti e prescinde dal fatto che l’attuale proprietario sia anche il responsabile dell’opera abusiva.

 

In conclusione, sebbene nel caso in oggetto, le opere siano state commissionate dal condominio, la demolizione è a carico dei proprietari.

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