4 Ottobre 2024
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Ti piacerebbe una casetta di legno in giardino? Fai attenzione a questa sentenza o rischi la demolizione
Hai spazio in giardino per una casetta di legno come garage o come rimessa? Prima di procedere deve fare i conti con la normativa. Altrimenti rischi di incorrere in guai seri, come sanzioni e istanze di demolizione.

Stai pensando di realizzare una casa di legno “rimovibile”, allora devi conoscere la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 638 del 19 gennaio 2024. In essa viene sancito un principio chiave nel diritto edilizio del quale ti parliamo qui sotto.

 

La questione delle opere edilizie in ottica permessi

 

La sentenza Cons. St. 638/2024 stabilisce che un’opera non infissa stabilmente al suolo può comunque richiedere un titolo edilizio se è destinata a soddisfare esigenze non temporanee.

 

Il caso riguarda nello specifico una donna che aveva posizionato una casetta di legno di 38 metri quadrati nel proprio terreno, utilizzandola come autorimessa.

 

Il Comune le aveva notificato un’ordinanza di demolizione per l’assenza di titolo edilizio e il bene era stato sottoposto a sequestro penale.

 

Come spieghiamo qui sotto tale sentenza sottolinea la necessità di un titolo edilizio per opere che, sebbene non stabilmente ancorate al suolo, sono destinate a usi permanenti e chiarisce anche il ruolo del sequestro penale nel contesto degli abusi edilizi.

 

In che modo si distingue un’opera precaria da una permanente?

 

Come è facile intuire si tratta di una sentenza che va oltre il mero discorso della casetta in legno, ma può riguardare tutti coloro che stanno per accollarsi i costi per costruire un garage prefabbricato, oppure la spesa per costruire una casetta in legno destinata a diverse finalità d’uso.

 

Il Consiglio di Stato, in pratica, chiarisce che la natura precaria di un’opera non dipende dal suo ancoraggio al suolo, ma dalla finalità d’uso.

 

In altre parole, se un manufatto edilizio è destinato a usi permanenti non può beneficiare del regime delle opere precarie e richiede quindi del Permesso di Costruire, anche se privo di fondamenta.

 

Il criterio funzionale vince su quello strutturale: il primo si basa sull’utilizzo effettivo dell’opera (temporaneo o continuativo/permanente), il secondo valuta se il manufatto è stabilmente infisso al suolo, oppure no.

 

In quali casi serve il titolo abilitativo per le casette di legno?

 

La giurisprudenza è ormai concorde nell’applicare il criterio funzionale per i titoli abilitativi per le opere edilizie.

 

In particolare, la sentenza n. 1776/2013 del Consiglio di Stato afferma che un’opera non può considerarsi precaria se le esigenze che soddisfa non sono temporanee e se altera stabilmente lo stato dei luoghi.

 

Nella più recente sentenza del 19 gennaio 2024 si sottolineano anche gli effetti del sequestro penale sul procedimento amministrativo.

 

La donna che aveva costruito la casetta di legno per rimessaggio sosteneva che il sequestro del bene impediva di eseguire l’ordine di demolizione. Viceversa, il Consiglio di Stato ha stabilito che il sequestro penale non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma solo sui termini per la sua esecuzione.

 

In altre parole, la demolizione avviene quando l’opera è dissequestrata, ma il provvedimento resta integro.

 

Alla luce di quanto sopra con la sentenza 638/2024 il Consiglio di Stato respinge l’appello della proprietaria della casetta di legno e conferma l’ordinanza di demolizione, ordinando il pagamento delle spese legali (pari a 3.000 euro).

 

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