
Ci accedi soltanto dal tuo appartamento e magari la utilizzi da anni, ma questo non basta a dimostrarne la proprietà esclusiva. La Cassazione chiarisce quando una terrazza a livello si presume comune e quale documento può provare che è soltanto tua.
La usi solo tu, ma la terrazza è davvero tua?
Porta-finestra privata, accesso esclusivo e magari anni trascorsi ad arredarla e utilizzarla come naturale prosecuzione dell’appartamento. Tutto farebbe pensare a una conclusione abbastanza semplice: quella terrazza è di mia proprietà.
In condominio, però, le cose possono essere meno scontate. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5253 del 9 marzo 2026, è tornata sulla proprietà della terrazza a livello, ricordando che a contare non è soltanto chi la utilizza o da dove vi si accede, ma anche la funzione svolta rispetto all’edificio.
Il punto decisivo è la copertura. Quando una terrazza protegge i locali o le unità immobiliari sottostanti, può svolgere una funzione analoga a quella del lastrico solare e quindi entrare nella presunzione di proprietà comune prevista dall’articolo 1117 del Codice civile.
Questo può accadere anche se l’unico accesso alla terrazza passa dall’appartamento di un singolo condomino e anche se quest’ultimo ne ricava un’utilità molto maggiore rispetto agli altri. In altre parole, avere le chiavi non basta.
Terrazza comune o di proprietà esclusiva: cambia anche chi paga
Capire a chi appartiene la terrazza non serve soltanto a stabilire chi può utilizzarla. La distinzione diventa particolarmente importante quando arriva il momento di rifare impermeabilizzazione, pavimentazione o altri interventi di manutenzione.
Se è una parte comune, i costi per il rifacimento del lastrico solare vengono normalmente ripartiti tra i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà.
Il quadro cambia quando il lastrico o la terrazza sono in proprietà esclusiva oppure concessi in uso esclusivo. In questi casi, secondo il criterio richiamato dalla fonte, un terzo della spesa grava sul proprietario o sull’utilizzatore esclusivo, mentre i restanti due terzi vengono sostenuti dagli altri condomini interessati dalla funzione di copertura.
Ecco perché la questione non è soltanto teorica. Essere gli unici a mettere piede su una terrazza non significa necessariamente esserne gli unici proprietari e, allo stesso modo, essere proprietari esclusivi non significa necessariamente essere gli unici a dover pagare quando quella superficie protegge anche gli appartamenti sottostanti.
La Cassazione riporta così l’attenzione sul documento che spesso viene consultato soltanto quando nasce il problema: il titolo. Perché quando una terrazza svolge anche la funzione di copertura dell’edificio, la vista può essere esclusiva, ma la proprietà non necessariamente lo è.
Il documento che dimostra la proprietà della terrazza
Come si supera allora la presunzione di condominialità? Secondo la Cassazione serve un titolo specifico e inequivocabile dal quale risulti che la terrazza è stata attribuita in proprietà esclusiva oppure in uso esclusivo.
Può trattarsi dell’atto che ha dato origine al condominio attraverso il frazionamento dell’edificio oppure di una disposizione espressa contenuta negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari.
Per i lastrici solari, la giurisprudenza richiamata dalla stessa Cassazione considera rilevanti anche gli atti di acquisto e il regolamento di condominio accettato dai singoli proprietari, quando da questi documenti emerga chiaramente una volontà diversa rispetto alla normale presunzione di proprietà comune.
Quello che invece non basta è il semplice utilizzo esclusivo di fatto.
È quindi possibile trovarsi nella situazione apparentemente paradossale di una terrazza accessibile soltanto da casa propria, utilizzata quotidianamente come spazio privato, ma che dal punto di vista della proprietà continua a essere considerata comune.
Prima di dare per scontato che il terrazzo appartenga esclusivamente all’appartamento, conviene quindi controllare cosa risulta effettivamente dai titoli di proprietà e dagli atti condominiali.


