22 Novembre 2024
Blog.Edilnet.it »» EdilNet News - Le notizie del giorno »» Sentenza 18020/2024 Corte di Cassazione: i residui dei cantieri sono rifiuti e non sottoprodotti
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La sentenza 18020/2024 della Corte di Cassazione conferma che i residui del cantiere da demolizione sono rifiuti e non sottoprodotti.

Il caso della sentenza nr. 18020/2024 della Cassazione

 

Il caso di specie affrontato dalla Corte di Cassazione, conclusosi con la sentenza 18020/2024, riguarda la costruzione di 4 nuove villette e la gestione dei rifiuti edili del cantiere.

 

In particolare, l’accantonamento di materiali da demolizioni, scarti vegetali, carta e cartoni posizionati nel terreno adiacente per realizzare una strada di cantiere. Tali materiali sono stati giudicati rifiuti e non sottoprodotti, dal momento che per essere tali i residui devono essere frutto di un processo di produzione: i cantieri di demolizioni non sono tali.

 

Tale definizione giuridica ha portato alla condanna per gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a del Dlgs 152/2006).

 

Le ragioni della sentenza

 

La difesa ha sostenuto che i materiali di cui sopra, buttati nel terreno confinante per formare una strada che rendesse accessibile il cantiere ai mezzi, altro non erano che un deposito temporaneo di sottoprodotti. D’altra parte, l’accusa sottolineava come si trattasse di rifiuti miscelati senza autorizzazione al recupero.

 

La Corte Costituzionale nella sentenza 18020/2024 ha rimarcato che far rientrare i materiali da attività di demolizione dei cantieri nel novero dei sottoprodotti contrasta con l’articolo 184 del già citato Decreto legislativo 152/2006.

 

Quest’ultimo definisce il sottoprodotto come l’effetto di un processo di produzione, finalizzato alla ‘realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali’.

 

In sintesi, la sentenza 18020/2024 della Corte non configura la demolizione come un processo di produzione, perché la sua finalità è eliminare una costruzione preesistente. Ciò è vero anche quando la demolizione precede la costruzione di un nuovo edificio, dal momento che non è condizione necessaria: la nuova costruzione è fattibile anche in assenza di demolizioni precedenti.

 

Alla luce di ciò i residui da demolizione non possono mai essere considerati sottoprodotti, bensì rifiuti edili e come tali vanno gestiti.

 

Rifiuti C&D la corretta gestione del ciclo

 

La recente sentenza numero 18020/2024 della Cassazione, sottolinea l’importanza per gli operatori del settore edile di conoscere e conformarsi alla corretta gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione o demolizione.

 

Secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE corrispondono ai rifiuti appartenenti al capitolo 17 del CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e annoverano:

 

  • Cemento;

 

  • Ferro e acciaio;

 

  • Terra e rocce;

 

  • Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione.

 

Ogni voce prevede eventuali distinguo sull’eventuale pericolosità dei rifiuti e specificità di trattamento.

 

Il ciclo di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione prevede alcuni fasi, quali:

 

  • Deposito temporaneo = raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto dei medesimi in un impianto di trattamento, effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti

 

  • Stoccaggio = smaltimento preliminare in deposito e recupero 

 

  • Trasporto =  spostamento dal deposito al sito destinato allo smaltimento.
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