19 Ottobre 2024
Blog.Edilnet.it »» EdilNet News - Le notizie del giorno »» Pergotenda in edilizia libera: il TAR del Lazio stabilisce i limiti per le zone vincolate
pergotenda tar roma giugno 2024
Il TAR del Lazio chiude la vicenda delle due pergotende sui terrazzi dell'appartamento di Paolo Genovese nel quartiere Coppedè di Roma.

Il caso delle pergotende nel quartiere Coppedè di Roma

 

Il TAR del Lazio ha definitivamente risolto la questione delle due pergotende sulle terrazze di una casa sita nel celebre quartiere Liberty Coppedè di Roma.

 

Le due strutture fatte realizzare in regime di edilizia libera dal noto regista Paolo Genovese saranno demolite, come richiesto dal Municipio II di Roma Capitale nel 2018. Così sancisce la sentenza N. 12844/2024 REG.PROV.COLL. N. 11921/2018 REG.RIC. del TAR del Lazio, pubblicata il 26 giugno ma emessa l’8 maggio 2024.

 

La storia non è recente, ma risale a qualche anno fa allorquando l’amministrazione capitolina riscontrava l’installazione di due pergotende nei terrazzi dell’appartamento del regista. Entrambe le strutture, richiudibili e prive di ancoraggi al pavimento o ai muri perimetrali, sono in alluminio con copertura in tela.

 

La sentenza del TAR dà ragione al Municipio

 

L’ordine di demolizione delle pergotende, considerate abuso edilizio, era stato emesso dal Municipio II intimando al proprietario il ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni dall’ordinanza.

 

Genovese faceva quindi ricorso rimarcando il regime di edilizia libera, dal momento che le “opere che non comporterebbero la creazione o la modificazione di un organismo edilizio”, né modificano la destinazione d’uso dei luoghi.

 

Con la sentenza del 2024, invece, il TAR rimarca che le due ampie pergotende, ben visibili da ogni angolazione, all’esterno di un fabbricato soggetto a vincolo culturale comportano un’alterazione dei prospetti dell’edificio e, per tale motivo necessitano di titolo abilitativo, come ad esempio la SCIA.

 

Ciò premesso il TAR conferma quanto deciso dal Municipio II in merito alla demolizione delle due pergotende in zona tutelata.

 

Pergotenda: edilizia libera sì, ma non sempre e comunque

 

Nel ricorso presentato al TAR del Lazio si è fatto appello al principio che stabilisce che la pergotenda è una copertura di arredo che rientra nel regime di edilizia libera (art. 6 del DPR 380, Testo unico dell’Edilizia).

 

A tale proposito la sentenza pubblicata a giugno 2024 dal Tribunale Autonomo Regionale stabilisce che il regime dell’edilizia libera è applicabile, fatto salvo il rispetto di norme prioritarie che incidono sull’attività edilizia, come quelle antisismiche, antincendio, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché della normativa del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n.42 del 22 gennaio 2004).

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