
Una sentenza della Cassazione conferma l’ordine di demolizione di un fabbricato nonostante un permesso di costruire in sanatoria. Strano? Forse, ma c’è una motivazione.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione, a prescindere da quanto suggerito dall’immaginario collettivo, viene spesso chiamata in causa per vicende giudiziarie che riguardano il mondo dell’edilizia. Il motivo è semplice: trattandosi di un mondo estremamente complesso, la legge arriva fino a un certo punto. La realtà spesso sfugge agli articoli e ai commi, sicché la giustizia è costretta a interpretare, con il rischio che il caso si trascini fino all’ultimo grado di giudizio.
Ciò vale soprattutto per i casi che riguardano gli abusi edilizi e la spinosa questione dei titoli abilitativi. Certo, poi il destino ci mette del suo, disegnando situazioni del tutto particolari, come quella di un cittadino che si è visto abbattere casa nonostante avesse pagato l’oblazione e ottenuto il condono.
Perché il Permesso di Costruire in sanatoria non è bastato
La vicenda, risolta dalla Cassazione con la sentenza n. 33159 del 9 settembre 2026, nasce da una condanna del 1996 per la costruzione di un immobile totalmente abusivo, a cui era seguita un’ordinanza di demolizione. Nel 1995, il responsabile aveva presentato domanda di condono al Comune e, nel 2001, aveva ottenuto la sanatoria. Il titolo, tuttavia, assentiva una volumetria inferiore a 700 metri cubi.
Anni dopo, il condannato ha chiesto la sospensione della demolizione proprio in virtù di quel condono. Il giudice dell’esecuzione, però, ha rilevato un’anomalia: il fabbricato sviluppava in realtà circa 1.350 metri cubi, ben oltre il limite di 750 metri cubi fissato dalla Legge 724/1994 per i nuovi edifici. Di conseguenza, ha giudicato il condono illegittimo e ha confermato la demolizione.
La Cassazione ha respinto il ricorso del cittadino, ribadendo che il giudice penale ha il potere e il dovere di valutare la legittimità dei titoli in sanatoria. Un condono rilasciato senza i requisiti di legge (come nel caso del superamento dei volumi massimi) non ferma l’ordine di demolizione. Allo stesso modo, il mero pagamento dell’oblazione, in assenza di un titolo legittimo, non estingue il reato.
La lezione della Cassazione
Questa sentenza ci insegna molte cose. Primo, che la legge può essere sia spietata che giusta. In questo caso è stata spietata perché ha comunque fatto rispettare un ordine di demolizione che era stato emesso a titolo definitivo, nonostante i documenti in mano al cittadino. Tuttavia, è stata anche giusta perché ha impedito che un errore (o un vizio) amministrativo condonasse un abuso che la legge stessa vietava per quelle dimensioni.
La sentenza ci suggerisce anche che non è più tempo per gli abusi edilizi. Se c’è stato un tempo in cui chi intendeva violare le regole poteva sperare di farla franca, o di nascondersi dietro le maglie larghe della burocrazia, quel tempo è finito.
A incidere sull’effettiva perseguibilità di questi illeciti, una normativa più stringente, una giurisprudenza ormai consolidata (il famoso “doppio binario” penale e amministrativo) e la disponibilità di avanzati strumenti di indagine e verifica.
Insomma, se è vero che fare abusi edilizi non è mai stata una buona idea, è ancora più vero che farli oggi è un gesto stupido, oltre che disonesto.


