8 Giugno 2026
Blog.Edilnet.it »» EdilNet News - Le notizie del giorno »» Il vicino fa rumore e tu paghi: la sentenza che fa discutere chi vive in condominio
Condomino infastidito dai vicini rumorosi del piano di sopra con documenti legali sul tavolo.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di un condomino contro un poliambulatorio al piano superiore. I rumori c’erano, ma non erano né continui né intollerabili. Risultato: ricorso rigettato e tutte le spese a carico del ricorrente. Tolleranza zero per gli intolleranti?

 

Rumori in condominio: le regole da conoscere

Chi abita in condominio lo sa: i vicini rumorosi del piano di sopra possono diventare una piccola tortura quotidiana. Passi, sedie spostate, porte che si aprono e si chiudono, tacchi sul pavimento, via vai continuo. Tutto normale? Dipende. Tutto automaticamente “intollerabile”? No.

 

A ricordarlo è un’ordinanza del Tribunale di Roma del 14 maggio 2026, che ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da un condomino contro un poliambulatorio attivo al piano superiore della stessa palazzina. Il ricorrente, comproprietario di un appartamento al piano rialzato, lamentava una situazione diventata pesante per la propria famiglia dopo la trasformazione dell’immobile sovrastante in poliambulatorio specialistico.

 

Secondo quanto esposto, i rumori arrivavano da scrivanie e sedie spostate, porte, pazienti, bambini e personale, anche in fasce orarie considerate particolarmente delicate. Prima di arrivare in tribunale, il condomino aveva provato a muoversi in modo graduale: lamentele al personale del poliambulatorio, passaggio in assemblea condominiale, richiesta di insonorizzazione o rimodulazione degli orari.

 

Aveva perfino installato a proprie spese un controsoffitto isolante nelle camere da letto, ottenendo una riduzione dei rumori ma non la loro eliminazione. Non trovando una soluzione condivisa, ha quindi presentato ricorso d’urgenza chiedendo la cessazione immediata delle attività rumorose e l’esecuzione di lavori di insonorizzazione a carico delle società resistenti.

 

Vicini rumorosi? O sopporti o rischi di pagare tu

Nel caso in oggetto, le società legate al poliambulatorio si sono difese sostenendo che i rumori contestati rientravano nella normale utilizzazione di un immobile adibito ad attività professionale. Hanno anche documentato alcune misure già adottate: sostituzione della porta d’ingresso, modifica degli orari delle pulizie, raccomandazione alle dipendenti di usare scarpe con suola in gomma, feltrini fonoassorbenti su sedie e scrivanie, posticipo dell’orario di accesso del personale.

 

Un sopralluogo della Polizia di Roma Capitale non aveva rilevato irregolarità né immissioni rumorose significative. Poi è arrivata la consulenza tecnica d’ufficio, decisiva per il giudice. Il CTU ha effettuato rilievi fonometrici nell’appartamento del ricorrente. Il risultato? Alcuni rumori dal piano superiore sono stati effettivamente registrati, soprattutto legati al calpestio, ma si trattava di eventi sonori episodici, brevi e non continuativi.

 

In concreto, i rumori rilevati duravano pochi secondi, con lunghi intervalli di silenzio. Il tempo cumulato della loro presenza non ha superato il 17,2% del tempo di misurazione. In molte rilevazioni, il rumore dominante risultava quello del traffico veicolare della zona circostante. Solo una prova, realizzata simulando artificialmente il trascinamento manuale degli arredi, ha mostrato un differenziale superiore a 3 dB rispetto al rumore di fondo.

 

Le altre misure con scarti apprezzabili sono rimaste entro i 2,4 dB. Per il Tribunale, quindi, non è stata raggiunta la prova dell’intollerabilità delle immissioni sonore. Risultato: ricorso respinto e condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite e delle spese di CTU.

 

La normale tollerabilità non è il diritto al silenzio assoluto

Il nodo giuridico è l’articolo 844 del Codice civile, che disciplina le immissioni rumorose, di fumo, calore e simili provenienti dal fondo vicino. La norma consente di opporsi alle immissioni che superano la normale tollerabilità, ma questa soglia non è identica sempre e ovunque. Il giudice deve valutare il contesto concreto: il tipo di edificio, la zona, il rumore di fondo, la durata degli eventi sonori, la loro frequenza e l’equilibrio tra diritto alla tranquillità e svolgimento di attività lecite, anche professionali.

 

Nel caso esaminato, l’appartamento si trovava in una zona urbana già caratterizzata da traffico veicolare. I rumori del poliambulatorio, pur percepiti dal condomino, non emergevano in modo stabile e persistente sopra il livello di fondo. La lezione pratica è chiara: prima di portare in tribunale sedie, passi, tacchi e porte, bisogna avere prove solide.

 

Servono rilievi tecnici, continuità del disturbo e superamento oggettivo della normale tollerabilità. Il fastidio soggettivo nei confronti dei vicini rumorosi conta sì, ma da solo può non bastare e trasformarlo in una causa è una faccenda da prendere con le molle.

 

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