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Stop ai dinieghi generici della Soprintendenza e ai divieti dei regolamenti comunali: con i tetti classificati “aree idonee”, nei centri storici con solo vincolo paesaggistico i pannelli si possono installare. Ecco come funziona davvero.
Cosa cambia dall’11 dicembre 2025
Il nuovo scenario per i pannelli fotovoltaici sul tetto nasce dalla combinazione di due provvedimenti:
- Decreto legislativo 178/2025, correttivo al Testo unico rinnovabili, in vigore dall’11 dicembre 2025;
- Decreto 175/2025 sulle aree idonee, in vigore dal 25 novembre 2025.
Insieme riscrivono in parte il Testo unico e, soprattutto, stabiliscono che:
- le coperture degli edifici e le superfici esterne pertinenziali sono sempre aree idonee all’installazione dei pannelli;
- gli interventi in aree idonee sono considerati compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.
Tradotto in pratica: un regolamento comunale non può più vietare i pannelli fotovoltaici sui tetti, neppure nelle zone A (centri storici), perché il tetto è per definizione un’area idonea, indipendentemente da dove si trova l’edificio.
Ora i tetti diventano sempre “aree idonee”
Con le nuove norme il meccanismo cambia radicalmente. Il tetto è sempre un’area idonea e questo ha due effetti immediati:
- il Comune non può più usare il regolamento edilizio per vietare in modo generico i pannelli in zona A;
- per gli interventi in aree idonee la realizzazione non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità paesaggistica.
Questo non significa che la Soprintendenza sparisca dal quadro. Per gli edifici in centro storico con solo vincolo paesaggistico d’insieme:
- il parere della Soprintendenza resta obbligatorio ma non vincolante;
- anche in caso di parere negativo, il Comune non può più respingere l’intervento richiamando semplicemente il regolamento o un giudizio estetico generico.
In altre parole: se l’edificio è in centro storico ma non ha un vincolo diretto come bene culturale, i pannelli fotovoltaici sul tetto si possono installare, rispettando le regole tecniche, anche se la Soprintendenza esprime perplessità.
L’eccezione dei pannelli fotovoltaici sul tetto in centro
La liberalizzazione per i pannelli fotovoltaici sul tetto ha però un limite preciso, che è bene conoscere. Restano sotto il regime “tradizionale” gli immobili che hanno un vincolo diretto come beni culturali. Si tratta, per esempio, di palazzi storici notificati singolarmente, monumenti e edifici per i quali esiste un decreto di vincolo individuale.
Per questi immobili il procedimento non cambia: l’autorizzazione segue le regole ordinarie e il parere della Soprintendenza è ancora vincolante. Di conseguenza l’ufficio può negare l’autorizzazione e bloccare l’impianto se ritiene che l’intervento comprometta i valori tutelati.
In concreto, quindi, se il tuo edificio è semplicemente in centro storico e soggetto a vincolo paesaggistico d’insieme, ma non è notificato come bene culturale, il parere della Soprintendenza va chiesto ma non può più fermare da solo l’autorizzazione. Se invece l’immobile è un bene culturale tutelato singolarmente, la Soprintendenza mantiene il potere effettivo di dire sì o no.
Cosa significa per chi ha casa in un centro storico?
Dal punto di vista pratico, per un proprietario o un condominio in centro storico le conseguenze sono queste:
- non è più possibile sentirsi dire “no” dal Comune solo perché il regolamento vieta i pannelli in zona A;
- il passaggio con la Soprintendenza resta, ma nei casi senza vincolo diretto il suo parere non può bloccare l’intervento;
- solo se l’edificio è un bene culturale notificato, il percorso autorizzativo resta più rigido.
Il messaggio delle nuove norme è chiaro: i tetti, anche nei centri storici, diventano il luogo naturale per produrre energia da fonti rinnovabili, salvo i casi in cui la tutela del singolo bene culturale richiede ancora un’attenzione speciale.


