
Una recente sentenza del TAR della Puglia si pronuncia su un caso emblematico: la richiesta di condono per un abuso compiuto in una zona a vincolo paesaggistico.
Il condono per abusi in zone con vincolo paesaggistico
Non è raro che il TAR si pronunci su questioni relative ai condoni. I motivi sono due: la legge, pur essendo tutt’altro che lacunosa, non è sempre in grado di fornire risposte su casi estremamente specifici, come quelli che chiamano in causa vincoli rari. In secondo luogo, perché, essendo un organismo regionale, è tra i più titolati a dirimere questioni che riguardano le specificità del territorio.
In tale contesto va inquadrata la sentenza n. 825 del 2026 del TAR della Puglia. Sentenza con la quale l’organismo regionale ha giudicato inammissibile la richiesta di condono per un abuso sostanzialmente condonabile, ma nella forma in grado di confliggere con un altro vincolo, quello paesaggistico. Ma analizziamo il caso nel dettaglio.
La sentenza del TAR della Puglia
Il caso riguarda un intero fabbricato a uso abitativo realizzato senza titolo edilizio. Nel 2004, la proprietaria aveva presentato domanda di sanatoria facendo riferimento al terzo condono previsto dalla legge n. 326/2003. Dopo la sua morte, gli eredi avevano portato avanti la pratica, contestando poi davanti al TAR il diniego espresso dal Comune di Brindisi.
A determinare il rifiuto era innanzitutto la posizione dell’edificio, collocato all’interno della fascia dei 300 metri dalla costa e quindi in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. Il vincolo, inoltre, era precedente alla realizzazione dell’abuso.
Il TAR ha confermato la decisione del Comune. La normativa sul terzo condono consente infatti, nelle aree già vincolate, la regolarizzazione soltanto di interventi minori che non producano nuove superfici o nuovi volumi.
Nel caso esaminato, invece, si trattava proprio di nuova superficie e volumetria, circostanza sufficiente a escludere il condono anche se il vincolo paesaggistico non aveva carattere assoluto.
A ciò si aggiungeva un secondo problema: gli interessati avevano risposto in ritardo alla richiesta comunale di integrazione della documentazione. Secondo il TAR, anche il mancato rispetto di tale termine costituisce un motivo legittimo per chiudere la pratica e negare la sanatoria.
Cosa ci insegna la sentenza del TAR della Puglia
La sentenza del TAR della Puglia ci dice almeno tre cose. Primo, il TAR serve, e serve proprio perché è in grado di colmare incertezze strutturali, frutto della fisiologica incapacità dell’ordinamento di declinare le casistiche territoriali.
Secondo, il tempo dei condoni “facili” è finito. Quello del 2003, cui avevano fatto appello i proprietari, era sì un condono, ma piuttosto leggero rispetto alle versioni degli anni precedenti (in particolare a quello del 1985).
Terzo, il legislatore, al netto della suddetta difficoltà a declinare le norme a livello locale, è più interessato che mai al concetto di integrità del territorio. Da qui, la “forza” del vincolo paesaggistico, che è tale da contrastare i “diritti” concessi dal condono del 2003.


