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Fotovoltaico a terra su terreno agricolo, ecco la nuova sentenza del Consiglio di Stato: vincoli ambientali, corridoi ecologici e modifiche progettuali non fermano automaticamente l’iter autorizzativo.
Un vincolo ambientale, una richiesta di integrazione documentale o una modifica progettuale non bastano, da soli, a bloccare l’iter autorizzativo di un impianto fotovoltaico a terra. A fare la differenza è la qualità dell’istruttoria: se il procedimento è completo, motivato e valuta concretamente gli impatti, l’autorizzazione può reggere anche davanti alle contestazioni.
È questo uno dei punti centrali che emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3611/2026, relativa a un impianto fotovoltaico da 7.290 kWp previsto su circa 12 ettari nel Comune di Mogliano Veneto. La decisione conferma il PAUR rilasciato dalla Regione Veneto e chiarisce diversi aspetti destinati a pesare sui futuri procedimenti autorizzativi per impianti FER in area agricola.
Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sui limiti ai divieti per il fotovoltaico su terreno agricolo, soprattutto quando nuove norme, vincoli locali o strumenti urbanistici incidono sui procedimenti già avviati.
Il caso: impianto fotovoltaico agricolo e PAUR regionale
La vicenda riguarda la richiesta di autorizzazione per realizzare ed esercire un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, con potenza pari a 7.290 kWp e superficie interessata di circa 12 ettari. Il progetto era stato contestato dal Comune di Mogliano Veneto, dalla Soprintendenza e da alcuni proprietari di immobili situati nelle vicinanze del terreno agricolo non edificabile.
Le critiche riguardavano diversi aspetti, ma nonostante le opposizioni, la Regione Veneto aveva concluso positivamente il procedimento, rilasciando il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Il TAR aveva poi respinto il ricorso di primo grado e il Consiglio di Stato ha confermato tale esito.
Perché l’iter resta valido nonostate vincoli e modifiche
La sentenza chiarisce che, nei procedimenti per impianti fotovoltaici a terra, non ogni criticità formale, ambientale o progettuale basta a bloccare l’autorizzazione o a far ripartire l’iter da zero. Il punto centrale è verificare se esista un vizio concreto dell’istruttoria o un impatto nuovo e sostanziale non valutato. In particolare, il Consiglio di Stato evidenzia che:
- una pratica può essere completa anche se non è “perfetta”: la verifica iniziale riguarda la presenza degli atti necessari per avviare il procedimento, non la piena adeguatezza tecnica di ogni documento;
- le richieste successive di integrazione non rendono automaticamente incompleta l’istanza originaria: chiarimenti, regolarizzazioni e approfondimenti possono rientrare nella normale fase istruttoria;
- un corridoio ecologico non equivale a un divieto assoluto: occorre valutare se l’impianto comprometta davvero la continuità ecologica, la mobilità delle specie o l’equilibrio ambientale dell’area;
- le misure di mitigazione possono incidere sulla valutazione finale: nel caso esaminato sono stati considerati elementi come inerbimento, siepi perimetrali e accorgimenti per la permeabilità faunistica;
- non ogni modifica progettuale fa ripartire la VIA: una variazione successiva, se limitata e priva di nuovi impatti ambientali, non impone automaticamente una nuova pubblicazione o una nuova consultazione pubblica;
- l’iter deve ripartire solo davanti a modifiche sostanziali: ciò accade quando la variazione produce effetti ambientali ulteriori o diversi rispetto a quelli già valutati.
Quanto pesa l’opposizione dell’ente locale?
La decisione chiarisce anche il rapporto tra enti locali e procedimento regionale. Il Comune aveva espresso più volte parere negativo, richiamando profili ambientali, urbanistici e paesaggistici. Tuttavia, nel procedimento PAUR, il dissenso comunale deve essere valutato ma non si traduce automaticamente in un blocco del progetto.
La conferenza di servizi è chiamata a comporre interessi diversi: tutela del paesaggio, ambiente, biodiversità, pianificazione locale, produzione di energia rinnovabile e affidamento dell’operatore economico. In questo quadro, il parere contrario di un ente locale può essere superato se l’amministrazione competente fornisce una motivazione non illogica e fondata su un’istruttoria adeguata.
Resta quindi centrale il ruolo degli enti locali nelle autorizzazioni per impianti fotovoltaici, soprattutto quando il parere contrario del Comune entra nella conferenza di servizi e deve essere bilanciato con gli altri interessi pubblici coinvolti.
Una criticità non dimostrata non blocca il fotovoltaico agricolo
La sentenza n. 3611/2026 non afferma che gli impianti fotovoltaici agricoli debbano sempre prevalere sulla tutela del territorio. Al contrario, conferma che ambiente, paesaggio, biodiversità, pianificazione comunale e partecipazione pubblica devono essere valutati con attenzione.
Il punto è un altro: vincoli, opposizioni e modifiche progettuali non operano automaticamente. Devono essere analizzati in concreto, alla luce degli impatti effettivi e dell’istruttoria svolta. Per bloccare l’opera o far ripartire l’iter non basta quindi invocare una criticità generica.
Serve dimostrare un vizio reale del procedimento, un difetto istruttorio evidente, una modifica sostanziale o un impatto ambientale ulteriore non valutato. Se l’istruttoria è completa, motivata e non emergono nuovi impatti sostanziali, l’iter autorizzativo può restare valido senza dover ripartire da zero.